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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la determinazione delle misure per il risarcimento del danno nei SIN
  • Disciplina la procedura transattiva con il Ministero dell'ambiente
  • Prevede criteri specifici di valutazione del danno e delle misure ripristinatorie
  • Coordina con l'art. 185 c.p.c. e con il quadro dell'allegato 3
  • Norma chiave per la gestione dei siti di interesse nazionale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 306 Bis Cod. Amb. — Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’ articolo 185 del codice di procedura civile , Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all’allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’ articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , dell’ articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa .

2. La proposta di transazione di cui al comma 1: a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa; b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare; c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica; d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente; e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti; g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall’evento lesivo. Della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l’accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall’interessato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .

8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest’ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

In sintesi

  • Disciplina la determinazione delle misure per il risarcimento del danno nei SIN
  • Disciplina la procedura transattiva con il Ministero dell'ambiente
  • Prevede criteri specifici di valutazione del danno e delle misure ripristinatorie
  • Coordina con l'art. 185 c.p.c. e con il quadro dell'allegato 3
  • Norma chiave per la gestione dei siti di interesse nazionale

L'articolo 306-bis disciplina la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e per il ripristino dei siti di interesse nazionale (SIN). I SIN sono aree caratterizzate da contaminazioni complesse e di particolare rilievo nazionale, individuati con decreto ministeriale e soggetti a una disciplina rafforzata. La norma offre un meccanismo procedurale specifico per la gestione di queste situazioni.

I siti di interesse nazionale

I SIN sono aree (zone industriali dismesse, aree contaminate storiche, distretti industriali) per le quali la dimensione, la complessita o la rilevanza della contaminazione giustificano un intervento statale rafforzato. Per ciascun SIN il MASE coordina le attivita di caratterizzazione, bonifica e ripristino, con il supporto di ISPRA e in raccordo con Regione, Provincia e Comune. La disciplina dei SIN si trova negli artt. 252 ss. del Codice e l'art. 306-bis ne integra l'aspetto risarcitorio.

La transazione con il MASE

Il comma 1 disciplina la procedura transattiva: il soggetto destinatario delle procedure di bonifica e riparazione puo concordare con il MASE le misure da adottare, alternative al procedimento ordinario. La transazione non avviene in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.), ma in via amministrativa, con un procedimento dedicato. Il vantaggio per le parti e duplice: certezza dei tempi e dei contenuti, ed evitamento del contenzioso.

I criteri tecnici

La transazione deve rispettare i criteri tecnici stabiliti al comma 2 e l'allegato 3 alla parte sesta. Non si tratta dunque di una negoziazione libera, ma vincolata: le misure concordate devono garantire un livello di tutela equivalente a quello che si otterrebbe con la procedura ordinaria. Questo principio evita che la transazione diventi uno strumento per ridurre indebitamente la tutela ambientale.

Il ruolo di ISPRA

ISPRA svolge un ruolo tecnico cruciale: valuta le proposte transattive, quantifica il danno, indica le misure idonee. La sua autonomia tecnica e elemento di robustezza del sistema, evitando che le decisioni siano influenzate da considerazioni puramente economiche o politiche. Le valutazioni di ISPRA sono documentate e accessibili, in linea con il principio di trasparenza.

Coordinamento con la procedura giudiziale

L'incipit del comma 1, salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'art. 185 c.p.c., chiarisce che la procedura transattiva amministrativa non esclude quella giudiziale, ma le si affianca. La scelta tra le due procedure dipende da considerazioni strategiche delle parti, ma in entrambi i casi i contenuti sostanziali sono governati dai principi della parte sesta.

Effetti della transazione

La transazione, una volta perfezionata, definisce la posizione del soggetto rispetto agli obblighi di bonifica e risarcimento. Le misure concordate sono vincolanti e il loro adempimento estingue le pretese ministeriali. Eventuali inadempimenti riattivano le procedure ordinarie, con le relative sanzioni. La trasparenza dei contenuti e la pubblicita delle transazioni rilevanti garantiscono il controllo sociale sulle scelte adottate.

Profili economici

La transazione comporta tipicamente impegni economici significativi per l'operatore: investimenti in bonifica, contributi al ripristino, eventuali pagamenti per misure compensative. La valutazione di convenienza richiede analisi specialistiche, in cui si confrontano i costi della transazione con quelli prevedibili in caso di procedimento ordinario e contenzioso. L'esperienza dei SIN principali (Porto Marghera, Bagnoli, Brindisi, Taranto) mostra come queste valutazioni siano complesse.

Domande frequenti

Cos'e un SIN?

E un sito di interesse nazionale, area contaminata di particolare rilevanza per la quale il MASE coordina le attivita di bonifica e ripristino.

La transazione esclude il contenzioso?

Si, una volta perfezionata, definisce gli obblighi e li trasforma in impegni contrattuali; eventuali inadempimenti riattivano le procedure ordinarie.

Chi valuta tecnicamente le proposte?

ISPRA fornisce il supporto tecnico al MASE per la valutazione delle misure, la quantificazione del danno e i criteri di equivalenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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