Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 264 TUEL – Articolo 264

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce.

2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni. 115

In sintesi

  • Dopo l'approvazione ministeriale dell'ipotesi, l'ente delibera il bilancio dell'esercizio di riferimento entro 30 giorni.
  • Il decreto ex art. 261, comma 3, può fissare un termine fino a 120 giorni per altri bilanci o rendiconti pregressi non deliberati.
  • Il bilancio successivo dà attuazione concreta alle prescrizioni del decreto ministeriale.
  • La tempistica stringente assicura il rapido ritorno alla gestione ordinaria.
  • L'ente certifica i bilanci e i rendiconti deliberati nei termini per consentire i controlli ministeriali.
Indice dei contenuti

L'articolo 264 TUEL gestisce la transizione tra l'ipotesi approvata e il ritorno alla normalità contabile. Approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'ente deve formalizzare il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e, se necessario, recuperare gli atti contabili non deliberati nella fase pregressa del dissesto.

I trenta giorni per il bilancio

Entro 30 giorni dall'approvazione ministeriale, il consiglio deve deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. Si tratta di un atto di trasformazione: l'ipotesi è un documento programmatico approvato dal Ministero; il bilancio è l'atto contabile vincolante dell'ente. I contenuti devono essere coerenti con l'ipotesi e con le prescrizioni del decreto, salvo eventuali aggiornamenti minori per dati medio-tempore intervenuti.

Il termine fino a 120 giorni

Il decreto ministeriale di approvazione ex art. 261, comma 3, può fissare un ulteriore termine - non superiore a 120 giorni - per la deliberazione di altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente, e per la presentazione delle relative certificazioni. È una previsione pragmatica: spesso, nel periodo che precede il dissesto, l'ente accumula adempimenti contabili arretrati che vanno completati per ricostruire una continuità di rendicontazione.

Il ruolo del decreto ministeriale

Il decreto non si limita ad approvare l'ipotesi: detta tempi e modalità per la conclusione delle pratiche contabili residue. Si configura come una sorta di calendario operativo del primo anno post-approvazione, con la quale il Ministero accompagna l'ente nella fase più delicata del riassorbimento. Le prescrizioni del decreto sono vincolanti e il mancato rispetto può attivare l'art. 268 (segnalazione di nuovi fatti di squilibrio).

La certificazione dei bilanci

I bilanci e i rendiconti vengono certificati e trasmessi al Ministero dell'Interno tramite il sistema dei certificati di bilancio, secondo le scadenze stabilite. La certificazione consente al Ministero di monitorare lo stato di salute dell'ente e di confrontare quanto effettivamente realizzato con quanto previsto nell'ipotesi. È anche la base statistica per l'aggiornamento delle medie nazionali ex art. 263.

Continuità e controllo

Dopo le delibere di bilancio post-ipotesi, l'ente entra nella fase ordinaria del quinquennio di risanamento (art. 265), con le prescrizioni del decreto come bussola. La Corte dei conti, attraverso la propria Sezione regionale di controllo, monitora trimestralmente o annualmente, secondo i casi, l'andamento dell'ente, segnalando criticità e suggerendo correttivi. Il dialogo tra ente, Ministero e Corte dei conti diventa il modello di governance del risanamento.

Casi pratici

Caso 1: Bilancio tempestivo

Il Comune di Tizio, ricevuto il decreto ministeriale di approvazione, riunisce il consiglio entro 28 giorni e delibera il bilancio dell'esercizio in corso, recependo le prescrizioni del decreto: massimizzazione aliquote, riduzione spese di servizio del 22%, piano alienazioni. La gestione ordinaria si riavvia regolarmente.

Caso 2: Recupero bilanci arretrati

Il Comune di Caio, nei due anni precedenti il dissesto, non aveva deliberato il rendiconto. Il decreto ministeriale fissa un termine di 100 giorni per la deliberazione. L'ente vi adempie con il supporto del responsabile finanziario, completando la catena rendicontativa e riallineandosi al sistema dei certificati di bilancio.

Domande frequenti

Quanto tempo ha l'ente per deliberare il bilancio dopo l'approvazione?

Trenta giorni dall'approvazione ministeriale dell'ipotesi. Il bilancio così deliberato è coerente con le previsioni e le prescrizioni del decreto ministeriale e dà avvio formale al primo esercizio del quinquennio di risanamento.

Cosa succede ai bilanci arretrati non deliberati?

Il decreto ministeriale può fissare un termine fino a 120 giorni per la deliberazione di bilanci e rendiconti non ancora deliberati nella fase pre-dissesto, e per la presentazione delle relative certificazioni. È uno strumento per recuperare adempimenti contabili pregressi.

I bilanci post-approvazione devono essere certificati?

Sì, secondo il sistema dei certificati di bilancio del Ministero dell'Interno. La certificazione consente il monitoraggio del rispetto dell'ipotesi e alimenta le statistiche per l'aggiornamento delle medie nazionali ex art. 263 TUEL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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