- L'OSL può proporre all'ente una modalità semplificata di liquidazione quando il volume e la complessità del passivo lo consigliano.
- La proposta dell'OSL deve essere accettata dalla giunta con delibera entro 30 giorni.
- L'ente accende un mutuo entro il 40% del mutuo statale o mette a disposizione risorse equivalenti.
- La liquidazione semplificata consente pagamenti più rapidi tramite transazioni con i creditori.
- La modalità accelera la chiusura della procedura riducendo gli oneri istruttori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 258 TUEL — Articolo 258
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.
3. L’organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell’ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l’organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell’articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. È restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
Commento
L'articolo 258 TUEL introduce una procedura alternativa di liquidazione, di natura semplificata, che l'OSL può proporre quando la rilevazione analitica tradizionale risulterebbe troppo onerosa rispetto ai benefici attesi. È uno strumento di efficienza, ispirato al principio per cui in alcuni dissesti la velocità di chiusura conta più della meticolosa ricostruzione di ogni singola pretesa.
I presupposti applicativi
L'OSL valuta l'importo complessivo dei debiti censiti dalle richieste pervenute, il numero delle pratiche, la consistenza della documentazione e il tempo necessario per l'esame definitivo. Quando questi fattori suggeriscono che l'istruttoria ordinaria richiederebbe risorse e tempi eccessivi, l'OSL può proporre la modalità semplificata. La decisione è discrezionale ma motivata: la proposta deve indicare le ragioni dell'opportunità della semplificazione.
L'adesione dell'ente
La giunta dell'ente delibera entro trenta giorni l'adesione o il rigetto della proposta. L'adesione non è obbligatoria: l'ente può preferire la procedura ordinaria. In caso di adesione, però, si impegna formalmente a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie. Il passaggio in giunta sottolinea che la scelta è prevalentemente tecnica e tempestiva, non richiede la ponderazione consiliare.
Le risorse a carico dell'ente
L'ente che aderisce deve accendere un mutuo CDP o altro mutuo con oneri a proprio carico nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, oppure mettere a disposizione risorse finanziarie equivalenti (entrate straordinarie, alienazioni, accantonamenti). La logica è di concorso effettivo dell'ente al risanamento: la semplificazione procedurale si paga con un impegno finanziario locale più consistente, perché lo Stato non aumenta la propria contribuzione.
I pagamenti transattivi
La caratteristica operativa della liquidazione semplificata è l'approccio transattivo: l'OSL può negoziare con i creditori una percentuale di soddisfacimento, evitando le lunghe istruttorie sulla documentazione e sulle cause di prelazione. Il creditore accetta una somma inferiore al credito nominale ma incassa rapidamente e in modo certo. La transazione è uno strumento conforme al principio di buon andamento, perché bilancia certezza, celerità ed equità.
I vantaggi e i limiti
I vantaggi sono la rapidità (la procedura si chiude in tempi sensibilmente più brevi), l'efficienza istruttoria (meno contenziosi, meno spese di funzionamento dell'OSL) e la prevedibilità per i creditori. I limiti riguardano la possibile sotto-tutela di alcune posizioni: chi avrebbe meritato un'ammissione integrale potrebbe accettare una transazione subottimale per chiudere prima. La Corte dei conti, nei propri controlli, verifica che la modalità semplificata non si traduca in disparità di trattamento o danno erariale.
Domande frequenti
Chi decide se applicare la liquidazione semplificata?
L'iniziativa è dell'OSL, che propone la modalità in base a una valutazione di volume, complessità e tempi attesi. La giunta dell'ente delibera entro 30 giorni l'adesione o il rigetto; senza adesione si applica la procedura ordinaria.
L'ente paga di più nella liquidazione semplificata?
Sì, normalmente. L'ente deve accendere un mutuo entro il 40% del mutuo statale, con oneri a proprio carico, o mettere a disposizione risorse equivalenti. La semplificazione procedurale si bilancia con un maggior impegno finanziario locale.
I creditori sono obbligati ad accettare le transazioni?
No, ciascun creditore può accettare o rifiutare la proposta transattiva. In caso di rifiuto, il suo credito sarà trattato secondo le regole della procedura ordinaria, eventualmente con tempi più lunghi.
Vedi anche