- Per la gestione finanziaria gli enti in riequilibrio sono soggetti a vincoli aggiuntivi su spese e personale.
- Le aliquote tributarie devono essere portate alla misura massima consentita.
- È previsto il blocco di nuove assunzioni salvo deroghe per personale strategico.
- Spese di rappresentanza e relazioni pubbliche subiscono tagli automatici.
- Le misure cessano al termine del piano o in caso di revoca per inadempienza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 243 Quinquies TUEL — Articolo 243-quinquies
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2. 112
2. L’anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L’anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata l’anticipazione.
Commento
L'articolo 243-quinquies TUEL impone agli enti che hanno fatto ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale un fascio di misure rafforzative obbligatorie. Si tratta di vincoli generali, ulteriori rispetto a quelli del piano specifico, che disegnano il regime austerity entro cui l'ente deve muoversi durante tutta la durata del riequilibrio.
Massimizzazione delle entrate tributarie
Il primo vincolo è la massimizzazione delle entrate tributarie proprie: aliquote IMU, addizionale comunale IRPEF, TARI, imposta di soggiorno, ove applicabile, devono essere portate ai valori massimi consentiti dalla legge. La misura ha duplice funzione: contribuire al risanamento e responsabilizzare la comunità locale, che condivide con l'ente il peso del riequilibrio. La Corte dei conti ha chiarito che la massimizzazione è regola e non opzione: l'eventuale mancato adeguamento espone a rilievi e a possibile revoca dell'approvazione del piano.
Blocco delle assunzioni
Il secondo vincolo riguarda il personale: nuove assunzioni sono in linea generale precluse, salvi i casi tassativi previsti dalla disciplina speciale (sostituzioni di personale strategico, profili infungibili per la sicurezza, eventuali ingressi connessi a procedure concorsuali già perfezionate). La logica è di congelare la spesa di personale, voce strutturale che, una volta cristallizzata, è difficile da rimuovere. La Commissione per la stabilità finanziaria verifica caso per caso l'ammissibilità delle deroghe, evitando elusioni.
Riduzione delle spese di funzionamento e di rappresentanza
Sono previsti tagli automatici per spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, eventi non istituzionali, consulenze non strettamente necessarie. La razionalizzazione si estende all'utilizzo di immobili strumentali, alle missioni, alla telefonia, ai contratti di servizio di natura accessoria. Si tratta di voci spesso simboliche dal punto di vista finanziario, ma significative sul piano della comunicazione istituzionale: l'ente in riequilibrio deve apparire e essere parsimonioso.
Disciplina delle partecipate e degli immobili
L'ente è tenuto a una ricognizione critica delle partecipate, con dismissione di quelle in perdita strutturale o non strategiche, secondo le linee del TUSP (D.Lgs. 175/2016). Anche il patrimonio immobiliare è oggetto di revisione: gli immobili non strumentali sono inseriti nel piano di alienazioni, con destinazione delle risorse al risanamento. Le scelte devono essere coerenti con il piano e dimostrare effettività, non meri intenti.
Le conseguenze del mancato rispetto
Il mancato rispetto delle misure rafforzative è una delle cause tipiche di revoca dell'approvazione del piano e di apertura del dissesto guidato. La Corte dei conti, nei monitoraggi semestrali, valuta non solo il raggiungimento degli obiettivi quantitativi del piano, ma anche l'osservanza di queste misure trasversali. La filosofia è chiara: il riequilibrio è un patto fra l'ente e l'ordinamento, e il patto non tollera comportamenti opportunistici.
Domande frequenti
L'ente in riequilibrio può mantenere le aliquote tributarie attuali?
No, in linea generale è tenuto a portare le aliquote dei tributi propri (IMU, addizionale IRPEF, TARI, imposta di soggiorno ove applicabile) ai valori massimi consentiti dalla legge, salvo specifiche deroghe normative.
È ancora possibile assumere personale durante il riequilibrio?
Nuove assunzioni sono in linea generale precluse, salvi casi tassativi (sostituzioni di personale strategico, profili infungibili, procedure già perfezionate). Ogni deroga deve essere validata dalla Commissione per la stabilità finanziaria.
Quali altre misure di austerità sono imposte?
Riduzione delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, consulenze non essenziali; revisione delle partecipate in perdita; dismissione di immobili non strumentali; razionalizzazione dei contratti di servizio accessori.
Vedi anche