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Art. 241 CPI — Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

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Art. 241 CPI — Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 , sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Nota all’art. 241: – La direttiva 13 ottobre 1998, n. 71 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 28 ottobre 1998, n. L 189.