In sintesi
- Disciplina nel regime transitorio la nullità dei disegni e modelli registrati prima del CPI.
- Coordina cause di nullità del nuovo sistema con quelle previgenti.
- Tutela l'affidamento dei titolari di titoli anteriori rispetto a nuove cause di nullità.
- Definisce criteri di valutazione delle cause di nullità in funzione del tempo della registrazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 240 CPI — Nullità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice. Nota all’art. 240: – Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , si veda la nota all’art. 237.
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Commento
L'articolo 240 disciplina la nullità dei disegni e modelli nel regime transitorio. La materia è significativa perché la riforma del CPI ha modificato i requisiti sostanziali di registrabilità, introducendo nuovi standard di novità e carattere individuale, e tali modifiche pongono il problema della loro applicabilità ai titoli anteriori.
Cause di nullità nel CPI
Il CPI prevede cause di nullità del disegno per: mancanza dei requisiti di registrabilità (novità, carattere individuale), violazione delle esclusioni (forme imposte dalla funzione tecnica, contrarietà all'ordine pubblico), conflitto con diritti anteriori. La novità si valuta rispetto a quanto divulgato anteriormente in modo accessibile agli ambienti specializzati operanti nell'Unione.
Cause di nullità nel sistema previgente
Il sistema previgente prevedeva requisiti diversi per i modelli ornamentali (originalità) e per i modelli di utilità (novità e utilità). Le cause di nullità erano correlate ai diversi requisiti. La transizione al CPI ha richiesto un coordinamento per evitare disparità di trattamento.
Applicabilità ai titoli anteriori
In linea generale, i titoli anteriori al CPI sono valutati secondo i requisiti vigenti al momento della registrazione, salvi i necessari adattamenti per profili procedurali. La norma transitoria evita di travolgere registrazioni legittimamente ottenute secondo standard meno rigorosi.
Profili processuali
La nullità è dichiarata dal giudice ordinario, tipicamente sezione specializzata in materia di impresa. La legittimazione è ampia per cause di nullità assoluta, riservata ai titolari di diritti anteriori per cause di nullità relativa. La domanda di nullità può essere proposta in via principale o in via riconvenzionale, in giudizi di contraffazione.
Effetti della nullità
La nullità del disegno produce effetti ex tunc, con caducazione retroattiva del titolo. Tuttavia, atti di disposizione e contratti stipulati nel periodo intermedio possono produrre effetti, secondo le regole generali della nullità degli atti. I terzi che hanno fatto affidamento sulla validità del titolo possono trovare tutela in via risarcitoria o di salvezza degli effetti.
Domande frequenti
Le nuove cause di nullità si applicano ai disegni anteriori?
Tipicamente solo se la causa sussisteva anche nel regime previgente; nuove fattispecie sono applicate con cautele a tutela dell'affidamento.
Chi può chiedere la nullità?
Per nullità assoluta, chiunque ne abbia interesse; per nullità relativa, i titolari di diritti anteriori (marchi anteriori, disegni anteriori, opere d'arte).
Quali effetti ha la nullità?
Effetti ex tunc, con caducazione retroattiva del titolo; atti intermedi possono conservare effetti secondo le regole generali.
Vedi anche