- L'importo annuale degli interessi su mutui non può superare percentuali stabilite sulle entrate correnti.
- Dal 2015 il limite è del 10% delle entrate dei primi tre titoli del penultimo rendiconto.
- Il calcolo include mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie.
- Il rispetto va verificato anche per gli interessi su garanzie rilasciate.
- È un presidio quantitativo contro il sovraindebitamento locale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 204 TUEL — Articolo 204
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.
2. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda.
3. L’ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .
Commento
L'articolo 204 TUEL fissa il limite quantitativo all'indebitamento degli enti locali, traducendo in un parametro numerico verificabile la regola generale della sostenibilità del debito. È una delle norme più sorvegliate dell'intero Testo Unico, perché la sua violazione comporta l'impossibilità giuridica di contrarre nuovi mutui e segnala situazioni di criticità finanziaria.
Il parametro del 10%
Dal 2015, per effetto delle modifiche normative degli anni della crisi finanziaria, il limite è fissato al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (entrate correnti) risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. Si tratta di un parametro più stringente rispetto a quelli storici (12% e 15%), introdotto per contenere l'indebitamento locale dopo le crisi degli anni precedenti.
Cosa entra nel calcolo
Il calcolo della soglia include tutti gli oneri finanziari: gli interessi su mutui in essere, su nuovi mutui che si intende contrarre, su prestiti obbligazionari emessi, su aperture di credito attivate. Vi rientrano anche gli oneri derivanti da garanzie fideiussorie prestate dall'ente, secondo la disciplina dell'art. 207. Il principio è quello dell'onnicomprensività: tutto ciò che impegna l'ente al servizio del debito concorre al limite.
La verifica preventiva
Il responsabile finanziario, in sede di attestazione di copertura per ogni nuova operazione di indebitamento, deve verificare il rispetto del limite. Si tratta di una verifica preventiva: se la nuova operazione comporterebbe il superamento del 10%, essa non può essere conclusa. La giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che la violazione del limite renda nulla l'operazione e generi profili di responsabilità erariale.
Le garanzie fideiussorie
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le garanzie rilasciate dall'ente a favore di aziende speciali, consorzi, società partecipate. Gli interessi sulle operazioni garantite concorrono al calcolo del limite, perché in caso di escussione l'ente diventerebbe responsabile. È una regola di prudenza che evita di scaricare il rischio di indebitamento delle partecipate sul bilancio comunale aggirando il limite formale.
Effetti del superamento
Il superamento del limite preclude all'ente la possibilità di contrarre nuovo debito fino al rientro entro la soglia. È una situazione che può determinarsi anche per cause sopravvenute (riduzione delle entrate correnti, contenzioso con perdita di gettito) e che richiede un ripensamento della pianificazione finanziaria. Per gli enti in difficoltà strutturale, il superamento del limite è uno dei segnali di precrisi monitorati dalla magistratura contabile e dalle autorità ministeriali.
Domande frequenti
Qual è il limite quantitativo all'indebitamento?
L'importo annuale degli interessi su mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie non può superare il 10% delle entrate correnti dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno.
Cosa rientra nel calcolo del limite?
Tutti gli oneri finanziari: interessi su mutui in essere e nuovi, prestiti obbligazionari, aperture di credito, oneri da garanzie fideiussorie prestate dall'ente. Il principio è quello dell'onnicomprensività.
Cosa succede se l'ente supera il limite?
Non può contrarre nuovo indebitamento fino al rientro entro la soglia. La violazione rende nulle le operazioni e può generare responsabilità erariale. È un segnale di precrisi monitorato dalla Corte dei conti.
Vedi anche