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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 227: rifiuti elettrici ed elettronici, pile e accumulatori, sanitari, veicoli fuori uso, amianto
  • Regime EPR di filiera con contributi ambientali a carico dei produttori
  • Raccordo con le discipline speciali (RAEE, ELV, pile, PFU, oli)
  • Ruolo dei consorzi obbligatori riconosciuti dal MASE
  • Tracciabilita tramite formulari e registri di carico/scarico
  • Controlli a campione delle agenzie regionali di protezione ambientale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 227 Cod. Amb. — (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849 ; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 ; c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849 ; d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 ; e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849 .

Commento

La disposizione disciplina un flusso specifico di rifiuti soggetto a regime EPR di filiera: rifiuti elettrici ed elettronici, pile e accumulatori, sanitari, veicoli fuori uso, amianto. rinvii alle discipline speciali (d.lgs. 49/2014 RAEE, d.lgs. 188/2008 pile, d.lgs. 209/2003 ELV) e raccordo con il codice ambientale. L'esigenza di una regolazione settoriale nasce dalla peculiarita merceologica, ambientale e logistica di alcune categorie di rifiuti, che impone un'organizzazione gestionale dedicata anche per soddisfare gli obiettivi quantitativi dei corrispondenti atti eurounitari.

Logica della responsabilita estesa del produttore

Il modello EPR settoriale ricalca, con adattamenti, l'architettura degli imballaggi: il produttore (o, in alcuni casi, l'importatore o il distributore) e obbligato all'adesione a un consorzio obbligatorio riconosciuto dal MASE o, in alternativa, alla costituzione di un sistema autonomo. Il contributo ambientale, versato all'immissione sul mercato del prodotto da cui originera il rifiuto, costituisce la provvista per coprire i costi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero. In linea generale, la giurisprudenza ha valorizzato la natura solidaristica del modello, che internalizza nel prezzo del prodotto i costi ambientali della sua fine vita.

Raccordo con le discipline speciali

Diverse fattispecie sono regolate da decreti settoriali che affiancano l'art. 227 e gli articoli vicini: per i RAEE il d.lgs. 49/2014; per i veicoli fuori uso il d.lgs. 209/2003 e il regolamento in corso di approvazione in sede UE (proposta ELVR); per pile e accumulatori il d.lgs. 188/2008 e il regolamento UE 2023/1542 sulle batterie; per i pneumatici (PFU) il d.m. 82/2011; per i rifiuti sanitari il d.P.R. 254/2003. Il coordinamento tra norma generale e discipline speciali avviene secondo il criterio di specialita, fermo restando l'ombrello dei principi del codice.

Tracciabilita, controlli e profili sanzionatori

Il sistema poggia su strumenti di tracciabilita (formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico, MUD annuale e, per i soggetti tenuti, RENTRI). I controlli sono distribuiti tra agenzie regionali di protezione ambientale, organi di polizia giudiziaria e, per i flussi transfrontalieri, dogana e capitanerie di porto. Il regime sanzionatorio combina sanzioni amministrative pecuniarie e fattispecie penali della Parte VI-bis del codice; per le condotte associative gravi rilevano anche le figure dei reati ambientali introdotte dalla l. 68/2015.

Profili operativi per le imprese

L'impresa che immette sul mercato un prodotto soggetto a EPR deve censire i propri obblighi gia in fase di marketing del prodotto, individuare il consorzio o sistema autonomo competente, attivare la posizione contributiva, predisporre etichettatura e schede tecniche informative e sincronizzare la propria reportistica ambientale. Sul piano contrattuale, occorre rivedere clausole di fornitura per definire la titolarita dell'obbligo nelle filiere lunghe e nelle vendite a distanza, tipicamente attribuendolo al primo immettitore sul mercato italiano.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con gli artt. 178 ss. (principi e obblighi generali), 188 (responsabilita della gestione), 193 (formulario), 212 (Albo gestori ambientali), 188-bis e ss. (RENTRI), oltre che con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con il regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Ulteriori raccordi si rinvengono nei piani regionali di gestione dei rifiuti e negli atti programmatori del MASE.

Domande frequenti

L'art. 227 si applica anche al piccolo produttore?

In linea generale si: l'obbligo EPR scatta gia con la prima immissione sul mercato. Esistono pero soglie quantitative e regimi semplificati per micro-imprese previsti dalle discipline speciali, che vanno verificati per il singolo settore (RAEE, pile, PFU, oli).

Come si coordina con le discipline speciali?

Si applica il principio di specialita: la disciplina settoriale prevale sull'art. 227 e sugli articoli vicini per gli aspetti tecnico-gestionali. Il codice resta riferimento per i principi generali (responsabilita, tracciabilita, sanzioni residuali).

Quali strumenti di tracciabilita devo usare?

Tipicamente: registro di carico e scarico, formulario di identificazione del rifiuto e dichiarazione MUD annuale. Per i soggetti obbligati e in corso l'attivazione del RENTRI, sistema telematico unico di tracciabilita gestito dall'albo nazionale dei gestori ambientali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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