Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 198 TUEL – Articolo 198

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinchè questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

In sintesi

  • Le conclusioni del controllo di gestione vanno agli amministratori e ai responsabili dei servizi.
  • Agli amministratori per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
  • Ai responsabili per valutare l'andamento dei servizi affidati.
  • Il referto chiude il ciclo del controllo e alimenta la programmazione successiva.
  • È strumento di accountability interna.
Indice dei contenuti

L'articolo 198 TUEL definisce il momento conclusivo del controllo di gestione: la struttura che esercita la funzione di controllo trasmette le conclusioni del suo lavoro agli amministratori, per consentire loro la verifica dell'attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, perché abbiano gli elementi per valutare l'andamento delle proprie attività. È un passaggio apparentemente procedurale ma essenziale per chiudere il ciclo della programmazione e del controllo.

Il duplice destinatario delle conclusioni

La norma individua due distinti destinatari delle informazioni prodotte dal controllo. Gli amministratori, ossia il sindaco, la giunta e il consiglio, sono i destinatari politici: ricevono i dati per verificare se le decisioni adottate hanno prodotto i risultati attesi e per orientare le scelte future. I responsabili dei servizi, ossia i dirigenti o i responsabili degli uffici, sono i destinatari gestionali: ricevono i dati per ricalibrare la propria attività e per individuare aree di miglioramento.

La funzione di apprendimento organizzativo

Il referto non è un atto di accusa, ma uno strumento di apprendimento. Quando il sistema funziona, i dati prodotti dal controllo di gestione alimentano la valutazione dei dirigenti, la pianificazione strategica, il ciclo della performance. Il referto diventa così il punto di raccordo tra fasi del processo decisionale che, altrimenti, rischierebbero di rimanere scollegate: programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, riprogrammazione.

Forme e tempistica

La norma non impone una forma rigida del referto né una frequenza prestabilita: è il regolamento di contabilità a disciplinarne la struttura e la cadenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 197. La prassi degli enti più strutturati prevede referti periodici (trimestrali o semestrali) e un referto annuale di sintesi, accompagnato dalla relazione al rendiconto. La completezza e la tempestività del referto sono indicatori della qualità del sistema di controllo.

L'utilità per gli amministratori

Per gli amministratori il referto è uno strumento di consapevolezza. La giunta, ricevendo dati su efficacia ed efficienza dei servizi, può riallocare risorse, intervenire su attività in difficoltà, valorizzare quelle performanti. Il consiglio, ricevendo i dati di sintesi, ha gli elementi per esercitare il proprio controllo politico sull'esecutivo e per orientare la futura programmazione attraverso il DUP.

L'utilità per i responsabili

Per i responsabili dei servizi il referto è uno strumento di autovalutazione e di responsabilizzazione. Ricevere dati strutturati sui propri risultati consente di intervenire tempestivamente sulle criticità e di valorizzare i punti di forza. È anche uno strumento di tutela: in caso di valutazioni negative o di rilievi di vario genere, il responsabile dispone di dati oggettivi per ricostruire l'andamento del proprio operato.

Casi pratici

Caso 1: referto semestrale

Il Comune di Tizio dispone, con regolamento, di un referto semestrale al 30 giugno e di un referto annuale al 31 dicembre. Quello di giugno evidenzia un forte scostamento sul servizio rifiuti rispetto agli obiettivi PEG. La giunta convoca il dirigente competente e definisce un piano di rientro, che viene monitorato trimestralmente.

Caso 2: referto e ciclo della performance

Nel Comune di Caio, le risultanze del referto annuale alimentano direttamente la valutazione dei dirigenti, integrandosi con il piano della performance. Un dirigente con risultati sopra la media riceve un punteggio elevato; un altro, sotto target, deve presentare una relazione di analisi delle cause. Il sistema favorisce una cultura della responsabilità.

Domande frequenti

A chi vanno trasmesse le conclusioni del controllo di gestione?

Agli amministratori dell'ente, per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, perché abbiano gli elementi per valutare l'andamento della gestione dei servizi di loro competenza.

Quale forma deve avere il referto?

La norma non impone una forma specifica. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina la struttura, la periodicità e i contenuti minimi. La prassi prevede referti periodici e un referto annuale di sintesi allegato al rendiconto.

A cosa serve concretamente il referto?

A chiudere il ciclo di programmazione e controllo. Gli amministratori lo usano per orientare le decisioni future, i responsabili per ricalibrare l'attività gestionale. Quando il sistema funziona, i dati alimentano la valutazione delle performance e la pianificazione strategica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.