Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 TUEL — Articolo 192
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Stesso numero, altri codici
- Art. 192 Cod. Amb. — divieto di abbandono
- Art. 192 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione italiane
- Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni
- Articolo 192 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 192 C.d.S.: Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
- Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente