Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 174 CPI – Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.
Vedi anche
→art. 172 PROPRIETA→art. 173 PROPRIETA→art. 175 PROPRIETA→art. 176 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 171 CPI – Esame dei marchi internazionali→Art. 177 CPI – Legittimazione all’opposizione→Art. 170 ter CPI – (Sanzioni)→Art. 170 bis CPI – (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La norma distingue due strumenti di partecipazione dei terzi al procedimento di registrazione del marchio: le osservazioni e le opposizioni. Si tratta di istituti differenti per legittimazione, oggetto e effetti, ma complementari nel sistema di protezione delle privative.
Osservazioni dei terzi
Le osservazioni possono essere presentate da chiunque, anche senza titolarità di diritti anteriori. Riguardano i motivi assoluti di rifiuto: difetto di capacità distintiva, decettività, contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume. Le osservazioni non costituiscono un procedimento contenzioso vero e proprio: l'ufficio le valuta come elementi informativi e decide se aprire o meno un rilievo nei confronti del richiedente.
Opposizioni dei titolari di diritti anteriori
L'opposizione è invece un procedimento contenzioso amministrativo, riservato ai soggetti titolari di diritti anteriori incompatibili. Tipici legittimati sono i titolari di marchi anteriori, di marchi notori, di nomi di persona o di stemmi protetti, di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine. L'oggetto del confronto riguarda i motivi relativi di rifiuto, vale a dire i conflitti tra il marchio depositato e diritti preesistenti.
Termini per opporsi
L'opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nel bollettino ufficiale. Il termine è perentorio: il suo decorso preclude l'azione amministrativa, ferma restando la facoltà di proporre azione giudiziale di nullità. Conviene perciò monitorare con regolarità le pubblicazioni per intercettare tempestivamente i marchi di interesse.
Effetti procedurali
L'opposizione apre un contraddittorio fra opponente e titolare della domanda, con scambio di memorie, eventuale periodo di cooling-off e decisione dell'ufficio. Le osservazioni, al contrario, non danno luogo a un procedimento bilaterale: il presentatore non diviene parte del procedimento e non riceve una decisione vincolante.
Strategia di tutela
I titolari di portafogli di marchi rilevanti utilizzano entrambi gli strumenti in maniera complementare: le osservazioni per segnalare casi di evidente impedimento assoluto, le opposizioni per i conflitti con i propri diritti anteriori. In linea generale, l'opposizione resta lo strumento più efficace per il titolare di un diritto preesistente, perché conduce a una decisione formale dell'ufficio sulla compatibilità dei segni.
Casi pratici
Caso 1: opposizione tempestiva
Tizio è titolare di un marchio registrato per abbigliamento. Pubblicato un marchio simile per la stessa classe, propone opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione, allegando la prova della propria registrazione anteriore. L'ufficio apre il procedimento contraddittorio.
Caso 2: osservazioni di un terzo non titolare
Caia, semplice operatrice di settore, segnala all'ufficio che un marchio depositato è descrittivo del prodotto cui si riferisce. Presenta osservazioni: l'ufficio le valuta come elemento informativo e apre un rilievo per difetto di capacità distintiva nei confronti del richiedente.
Domande frequenti
Chi può presentare osservazioni alla registrazione di un marchio?
Chiunque, anche senza titolarità di diritti anteriori. Le osservazioni riguardano i motivi assoluti di rifiuto e costituiscono uno strumento informativo per l'ufficio competente.
Chi può proporre opposizione?
I titolari di diritti anteriori incompatibili, come marchi anteriori, marchi notori, nomi protetti, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, secondo le legittimazioni previste dalla legge.
Qual è il termine per l'opposizione?
Tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nel bollettino ufficiale. Il termine è perentorio e il suo decorso preclude la via amministrativa, salva l'azione giudiziale.