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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il richiedente può ritirare la domanda prima della concessione o registrazione
  • Sono ammesse rettifiche e integrazioni che non estendano l'oggetto originario
  • Le modifiche sostanziali ricevono nuova data e perdono la priorità per le parti nuove
  • L'ufficio comunica i rilievi e fissa termini per le integrazioni

Testo dell'articoloVigente

Art. 172 CPI — Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

Commento

L'articolo disciplina la facoltà del richiedente di intervenire sulla propria domanda nel corso del procedimento di esame, attraverso ritiro, rettifiche e integrazioni. Si tratta di strumenti che bilanciano l'esigenza di flessibilità con il principio cardine secondo cui la domanda originaria delimita l'oggetto della futura privativa.

Ritiro della domanda

Il richiedente può ritirare la propria domanda fino alla concessione del titolo. Il ritiro è un atto unilaterale che produce l'archiviazione del procedimento. Quando la domanda riguarda invenzioni di dipendenti o casi di contitolarità, occorre verificare il consenso degli altri soggetti coinvolti, perché il ritiro potrebbe ledere posizioni soggettive proprie.

Rettifiche di errori materiali

Sono ammesse le rettifiche di errori materiali, ortografici o di trascrizione, che non alterano l'oggetto sostanziale della domanda. Tipicamente l'ufficio le consente in qualunque momento, anche d'ufficio, purché risultino evidenti dalla documentazione. Tali rettifiche non determinano slittamenti di data né alterazioni dell'ambito di tutela.

Integrazioni e modifiche sostanziali

Le integrazioni che ampliano l'oggetto originario non sono consentite, salvo i casi previsti dalla legge. Modifiche sostanziali alle rivendicazioni di un brevetto, ad esempio, devono restare entro i limiti della divulgazione originale; eventuali ampliamenti possono richiedere una domanda autonoma o, in alcuni casi, ricevono una nuova data e perdono la priorità per le parti nuove.

Rilievi dell'ufficio

Quando l'ufficio rileva irregolarità formali, apre un rilievo e fissa un termine per la regolarizzazione. Il termine è di solito di sessanta giorni, prorogabili. La mancata risposta determina, di regola, l'archiviazione o il rigetto. La buona prassi suggerisce di rispondere ai rilievi in modo argomentato e completo, allegando la documentazione integrativa necessaria.

Effetti delle modifiche

Le modifiche ammesse mantengono ferma la data di deposito originaria; le modifiche sostanziali, quando consentite, possono comportare un nuovo decorso dei termini. La verifica della coerenza fra domanda originaria e modifiche è una delle attività dell'esaminatore e può essere oggetto di contestazione in fase di nullità o di contenzioso giudiziale.

Domande frequenti

Fino a quando posso ritirare la domanda di brevetto o marchio?

Il ritiro è ammesso fino al momento della concessione o registrazione del titolo. Successivamente occorre ricorrere alla rinuncia o ad altri istituti specifici.

Posso ampliare l'oggetto della domanda durante l'esame?

No, di regola le modifiche non possono estendere l'oggetto originario. Eventuali ampliamenti richiedono una nuova domanda o ricevono una nuova data per le parti aggiunte.

Cosa accade se non rispondo a un rilievo dell'ufficio?

Decorso il termine senza risposta, la domanda viene di regola archiviata o rigettata. Il provvedimento può essere impugnato davanti alla Commissione dei Ricorsi UIBM.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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