- Disciplina norme transitorie in materia di acque nella Parte Terza del codice
- Recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)
- Si raccorda con il modello del servizio idrico integrato
- Coinvolge ARERA, MASE, Regioni e ATO idrici
- Si coordina con la disciplina degli scarichi e dei rifiuti
Testo dell'articoloVigente
Art. 170 Cod. Amb. — Norme transitorie
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 .
2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , i riferimenti in esso contenuti all’ articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti all’articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell’articolo 63 del presente decreto. 88
3. Ai fini dell’applicazione della parte terza del presente decreto: a) fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; b) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 ; c) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; e) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; f) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; g) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; h) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99 ; i) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 150, comma 2, all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all’affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; l) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto
1996. 4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 dell’Allegato della direttiva 76/464/CEE ; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 della direttiva 76/464/CEE ; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato 1; r) direttiva 2000/60/CE , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo
121. 6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE .
7. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall’attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo
175. 12. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La disciplina di chiusura della Parte Terza del Codice dell'Ambiente regola i profili residuali in materia di acque: gestioni esistenti, personale, oneri concessori, disposizioni di attuazione e abrogazioni. La norma in esame si colloca in questo contesto sistematico e va letta in coordinamento con la disciplina generale del servizio idrico integrato e con la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Inquadramento nella Parte Terza del codice
La norma in tema di norme transitorie in materia di acque chiude la disciplina della Parte Terza del Codice dell'Ambiente in materia di tutela delle acque. regime di passaggio tra previgente disciplina della l. 36/1994 (legge Galli) e successive e nuova disciplina del codice. La Parte Terza recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), che impone agli Stati membri il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici entro termini definiti, attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Coordinamento con il servizio idrico integrato
La disciplina si raccorda con il modello del servizio idrico integrato, organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO) e gestito da soggetti individuati con procedure di affidamento conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la continuità del servizio e la tutela degli utenti come interesse primario, con conseguente cautela nell'adozione di provvedimenti interruttivi della gestione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione tariffaria e di definizione degli standard di qualità del servizio.
Regime concessorio e canoni
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a un regime concessorio con corresponsione di canoni periodici, secondo parametri stabiliti dalla legge e adeguati nel tempo. Il principio del recupero dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) impone che i canoni e le tariffe riflettano adeguatamente il costo della risorsa, includendo anche i costi ambientali e quelli per la risorsa. La giurisprudenza tributaria, in linea generale, ha riconosciuto natura di entrata pubblica ai canoni di derivazione, con applicazione delle regole sull'accertamento e sulla riscossione.
Profili transitori e di chiusura
Le disposizioni transitorie e finali della Parte Terza assicurano la continuità tra previgente disciplina (legge Galli e regolamentazione settoriale) e nuova disciplina del codice. In linea generale, si applica il principio tempus regit actum per i procedimenti già avviati, con applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi procedimenti. Le abrogazioni espresse evitano sovrapposizioni normative e duplicazioni applicative.
Connessioni con altre discipline ambientali
La disciplina sulle acque si coordina con la Parte Seconda del codice (VAS, VIA, AIA per gli impianti ad elevato impatto sulla risorsa idrica), con la Parte Quarta (gestione dei rifiuti, anche liquidi, e disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose), con la disciplina dei siti contaminati (artt. 239 ss. del codice) e con la normativa eurounitaria di settore (direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). Il MASE, con il supporto di ISPRA e ARPA, cura l'attuazione coordinata delle discipline.
Domande frequenti
Come si raccorda l'articolo 170 con la direttiva quadro sulle acque?
La disposizione attua nel diritto interno parte del quadro stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, che impone obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, da raggiungere attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Quale ruolo hanno ARERA e MASE in questo settore?
ARERA esercita la regolazione tariffaria e gli standard di qualità del servizio idrico integrato; il MASE cura l'indirizzo strategico, la pianificazione di livello nazionale e i rapporti con la Commissione UE. ISPRA fornisce il supporto tecnico.
Cosa accade ai procedimenti in essere al momento delle modifiche normative?
In linea generale si applica il principio tempus regit actum, con conservazione della disciplina previgente per gli atti già adottati e applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi atti istruttori, salvo diversa previsione di legge.
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