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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 165 Cod. Amb. – controlli

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall’ articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , si applicano al responsabile della gestione dell’acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell’esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell’acqua o a prevenire il consumo o l’erogazione di acqua non idonea.

Attenzione: l’art. 19 del D.Lgs. 31/2001, riportato di seguito nella nota ufficiale (con gli importi originari in lire), è stato abrogato dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18: le sanzioni oggi applicabili in materia di acque destinate al consumo umano sono quelle, espresse in euro, previste dal D.Lgs. 18/2023.

Nota all’art. 165: – L’ art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 è il seguente: «Art. 19 (Sanzioni). –

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

5. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.».

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In sintesi

  • Ogni gestore di servizio idrico deve avere un adeguato servizio di controllo territoriale e un laboratorio di analisi, oppure stipulare un'apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
  • I controlli di qualità riguardano le acque alla presa, le reti di adduzione e di distribuzione, i potabilizzatori e i depuratori.
  • Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo stabilite dalla normativa vigente, comprese quelle degli organismi tecnici preposti.
  • Chi si approvvigiona di acqua, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve denunciare ogni anno al gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato.
  • Le sanzioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto se, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non ha adottato tempestivamente le misure idonee.
Indice dei contenuti

L'articolo 165 del Codice dell'ambiente riguarda i controlli nel servizio idrico. Ha due scopi, dichiarati nel primo comma: assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e controllare gli scarichi nei corpi ricettori.

Gli strumenti di controllo del gestore

Secondo il comma 1, ciascun gestore di servizio idrico «si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi». Il laboratorio serve per i controlli di qualità delle acque in più punti: alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori. In alternativa il gestore può stipulare un'apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Per esempio, il gestore Tizio, che non ha un laboratorio proprio, può convenzionarsi con il gestore Caio. Il comma precisa poi che restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente, così come quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni. I controlli del gestore, quindi, si aggiungono a quelli pubblici e non li sostituiscono.

La denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse

Il comma 2 riguarda chi si approvvigiona di acqua, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto. Questi soggetti devono denunciare ogni anno al gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato. Termini e modalità della denuncia non sono indicati nell'articolo: il testo rinvia a quelli «previsti dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento». Per esempio, Sempronio, che usa anche acqua di una fonte propria, deve comunicare ogni anno al gestore quanta ne ha prelevata.

Quando si applicano le sanzioni al responsabile dell'acquedotto

Il comma 3 richiama le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e stabilisce a quale condizione si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto. Secondo il testo, si applicano a lui «soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea». Il momento da cui si valuta il comportamento del responsabile è quindi la comunicazione dell'esito delle analisi.

Domande frequenti

Cosa deve avere un gestore di servizio idrico per i controlli?

Deve dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque. In alternativa può stipulare un'apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.

In quali punti si controlla la qualità delle acque?

Alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori.

I controlli del gestore sostituiscono quelli delle autorità?

No. L'articolo stabilisce che restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, così come quelle degli organismi tecnici preposti.

Chi usa acqua che non proviene dal pubblico acquedotto deve comunicare qualcosa?

Sì. Chi si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto deve denunciare ogni anno al gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato, nei termini e con le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Quando si applicano le sanzioni al responsabile della gestione dell'acquedotto?

Soltanto se, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non ha adottato tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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