- Disciplina disciplina delle acque nelle aree protette a tutela dell'utenza e delle risorse
- Priorità del consumo umano e tutela delle captazioni
- Concessioni irrigue gestite dai Consorzi di bonifica
- Standard ARERA di qualità contrattuale e tecnica
- Controlli ASL e ARPA su acqua potabile e corpi recettori
Testo dell'articoloVigente
Art. 164 Cod. Amb. — disciplina delle acque nelle aree protette
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’ articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree medesime e richiedono all’autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 164 D.Lgs. 209/2005 — Modalità per la gestione dei sinistri
- Art. 164 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in atti giuridici
- Art. 164 Codice Civile: Simulazione delle convenzioni matrimoniali
- Articolo 164 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 164 Codice della Strada: Sistemazione del carico sui veicoli
- Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione
Commento
Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.
Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano
La disposizione su disciplina delle acque nelle aree protette si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. raccordo tra disciplina delle acque e disciplina delle aree naturali protette (l. 394/1991, rete Natura 2000). Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.
Aree di salvaguardia e usi concorrenti
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.
Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica
Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.
Carta del servizio e diritti informativi
La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.
Controlli sulla qualità dell'acqua
I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.
Domande frequenti
Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 164?
Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.
Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?
Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.
Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?
Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.
Vedi anche