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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'UIBM secondo le modalità del regolamento di attuazione.
  • Si applicano le disposizioni dell'articolo 198 sulla difesa militare; la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana e copia dei disegni.
  • L'UIBM informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito.
  • Il deposito presso l'UIBM consente al richiedente di accedere al sistema europeo passando da un canale nazionale familiare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 149 CPI — Deposito delle domande di brevetto europeo

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e

2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni , nonché degli eventuali disegni.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.

Commento

L'articolo 149 disciplina il deposito presso l'UIBM delle domande di brevetto europeo, configurando l'Ufficio italiano come ufficio ricevente nazionale ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo. La norma raccorda il sistema italiano con quello europeo, offrendo agli operatori nazionali la possibilità di iniziare il percorso verso il brevetto europeo dalla propria sede istituzionale di riferimento.

Il ruolo dell'UIBM come ufficio ricevente

Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'UIBM secondo le modalità del regolamento di attuazione. Il deposito presso l'ufficio nazionale è opzione alternativa al deposito diretto presso l'EPO o presso un'altra sede prevista dalla Convenzione. La scelta del deposito nazionale presenta vantaggi pratici: familiarità delle procedure, lingua, accessibilità degli uffici, possibilità di interazione con il personale italiano specializzato.

L'applicazione delle disposizioni sulla difesa militare

Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2, sulla tutela del segreto militare. Si tratta di un raccordo essenziale: anche se la domanda è destinata al sistema europeo, il deposito iniziale in Italia attiva la valutazione preliminare sulla compatibilità del contenuto con le esigenze di difesa nazionale. Se l'invenzione è considerata di interesse militare, scattano le procedure specifiche italiane prima che la domanda possa essere trasmessa all'EPO.

Il riassunto in lingua italiana

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul segreto militare, la domanda di brevetto europeo deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, oltre che da una copia degli eventuali disegni. Il riassunto serve agli organi italiani per valutare rapidamente il contenuto tecnico della domanda, che potrebbe essere redatta in inglese, francese o tedesco secondo le regole dell'EPO. Senza riassunto in italiano, gli organi nazionali competenti non avrebbero strumenti immediati per esercitare la propria funzione di controllo.

La comunicazione all'EPO

L'UIBM informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito. La comunicazione è essenziale per attivare la procedura europea: l'EPO deve poter avviare immediatamente il proprio esame della domanda, beneficiando della data di deposito riconosciuta a livello italiano. La tempestività della comunicazione è garantita dalla regola del deposito immediato: la data presso l'UIBM diventa la data presso l'EPO ai fini del calcolo delle priorità e dei termini.

L'integrazione tra sistema nazionale ed europeo

La disciplina dell'articolo 149 riflette l'architettura del sistema brevettuale europeo, in cui coesistono tre livelli: brevetto nazionale rilasciato dall'UIBM, brevetto europeo classico rilasciato dall'EPO con effetti negli Stati designati, brevetto unitario rilasciato dall'EPO con effetti uniformi negli Stati partecipanti. L'UIBM funge da porta d'accesso al sistema europeo per gli operatori italiani, conservando però il ruolo di ufficio nazionale per le domande puramente italiane. La cooperazione tra ufficio nazionale e ufficio europeo è uno degli aspetti più consolidati della cooperazione europea in materia di proprietà intellettuale.

Domande frequenti

Si può depositare una domanda di brevetto europeo presso l'UIBM?

Sì, l'UIBM funge da ufficio ricevente per le domande di brevetto europeo. È un'alternativa al deposito diretto presso l'EPO, particolarmente comoda per gli operatori italiani che possono iniziare il percorso dalla propria sede nazionale di riferimento.

Serve il riassunto in italiano?

Sì, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca esaurientemente le caratteristiche dell'invenzione e da una copia degli eventuali disegni. Serve agli organi italiani per la valutazione preliminare sulla difesa militare.

Cosa accade dopo il deposito presso l'UIBM?

L'UIBM informa immediatamente l'EPO dell'avvenuto deposito, comunicando data e dettagli della domanda. Si attivano poi le procedure europee di esame e ricerca di anteriorità presso l'EPO, secondo la disciplina della Convenzione sul brevetto europeo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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