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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il sequestro conservativo dei beni del presunto contraffattore è ammesso quando esistono circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento.
  • Lo strumento opera ai sensi dell'articolo 671 c.p.c. ed estende il blocco a beni mobili, immobili, conti bancari e altre risorse.
  • L'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione di documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o autorizzare l'accesso alle relative informazioni.
  • Il valore del sequestro è limitato al presumibile ammontare del danno, secondo il principio di proporzionalità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 144 Bis CPI — (Sequestro conservativo)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.

Commento

L'articolo 144 bis introduce nella disciplina dei diritti di proprietà industriale uno strumento di tutela patrimoniale anticipata: il sequestro conservativo dei beni del presunto contraffattore. La norma traspone nel settore IP l'istituto generale dell'articolo 671 del codice di procedura civile, adattandolo alle specifiche esigenze del contenzioso brevettuale e marchio, dove il rischio di insolvibilità o di dispersione patrimoniale del violatore può vanificare l'azione di risarcimento.

I presupposti del sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è concesso quando la parte lesa fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno. Si tratta del classico requisito del periculum in mora, già presente nel sequestro generale: bisogna provare che, senza il sequestro, il titolare del diritto IP potrebbe trovarsi nell'impossibilità di realizzare il proprio credito risarcitorio sui beni del violatore. Le circostanze possono essere oggettive (situazione di crisi finanziaria del contraffattore) o soggettive (atti di dispersione patrimoniale in corso).

L'ampiezza dei beni sequestrabili

L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro di beni mobili e immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri beni. L'elenco è significativamente ampio e copre l'intero patrimonio del violatore, fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. La regola riflette la necessità di rendere effettiva la futura tutela risarcitoria, in un settore dove il danno può raggiungere cifre significative e dove i contraffattori possono adottare strategie di occultamento patrimoniale.

Il limite del presumibile ammontare del danno

Il sequestro è limitato al presumibile ammontare del danno. Il principio di proporzionalità impedisce che lo strumento si trasformi in misura punitiva o in vessazione del presunto violatore. La quantificazione, sommaria in sede cautelare, dipende dalle prove offerte dal titolare del diritto leso: volume del fatturato presunto del contraffattore, dimensione del mercato interessato, durata della violazione presunta. Il giudice esercita una valutazione discrezionale ma motivata.

L'acquisizione di documentazione bancaria e commerciale

L'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni. Si tratta di un potere istruttorio incisivo, che consente al giudice di acquisire elementi utili alla quantificazione del danno e alla verifica della situazione patrimoniale del presunto contraffattore. La norma supera la riservatezza bancaria nei casi in cui è funzionale all'effettività della tutela proprietaria.

L'efficacia complessiva dello strumento

Il sequestro conservativo IP rafforza significativamente la posizione del titolare del diritto: dopo aver ottenuto la misura, può proseguire il giudizio di merito con la certezza che il proprio eventuale credito risarcitorio troverà capienza nei beni vincolati. Lo strumento si combina con altre misure cautelari previste dal codice della proprietà industriale, come descrizione, sequestro probatorio, inibitoria, costruendo un sistema di tutela ad ampio spettro contro la contraffazione. La sua efficacia, però, richiede prove rigorose dei presupposti, perché il pregiudizio inflitto al presunto violatore può essere significativo prima della decisione di merito.

Domande frequenti

Quando si può chiedere il sequestro conservativo IP?

Quando esistono circostanze concrete che possono pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, ad esempio difficoltà finanziarie del presunto contraffattore o atti di dispersione patrimoniale. Si applica l'articolo 671 c.p.c.

Quali beni possono essere sequestrati?

Beni mobili e immobili, conti bancari e altri beni del presunto autore della violazione, fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. Lo strumento è ampio per garantire l'effettività del futuro risarcimento.

Il giudice può acquisire documentazione bancaria?

Sì, può disporre la comunicazione di documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o autorizzare l'accesso alle informazioni. È un potere istruttorio incisivo necessario alla quantificazione del danno e alla verifica patrimoniale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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