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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli atti e le sentenze trascrivibili non hanno effetto verso terzi finché non sono trascritti, salvo testamenti e pignoramenti.
  • Nel conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto IP prevale chi ha trascritto per primo.
  • La trascrizione del pignoramento sospende gli effetti delle trascrizioni successive di atti e sentenze.
  • Per brevetti europei l'opponibilità ai terzi si ottiene con iscrizione nel Registro europeo o trascrizione nel Registro italiano.

Testo dell'articoloVigente

Art. 139 CPI — Effetti della trascrizione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

Commento

L'articolo 139 disciplina gli effetti della trascrizione presso l'UIBM, traducendo in regole operative i principi pubblicitari enunciati dall'articolo 138. La norma stabilisce quando un atto non trascritto è inopponibile ai terzi e regola i conflitti tra più aventi causa dal medesimo titolare, in piena analogia con il sistema della trascrizione immobiliare ma adattato alla natura immateriale dei beni IP.

L'inopponibilità degli atti non trascritti

Gli atti e le sentenze trascrivibili, tranne i testamenti e le altre eccezioni indicate, non hanno effetto verso i terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo IP. La regola riflette il principio classico secondo cui chi non rende pubblica la propria posizione giuridica non può opporla a terzi che hanno fatto affidamento sulle risultanze del registro. La pubblicità è dunque condizione di opponibilità, non di validità tra le parti: l'atto resta valido tra cedente e cessionario, ma inopponibile a chi acquisti diritti incompatibili confidando nel registro.

Il conflitto tra più acquirenti

Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto IP dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. La regola della priorità della trascrizione è il principio cardine del sistema pubblicitario. Chi acquista un brevetto o un marchio deve quindi affrettarsi a trascrivere, perché l'attesa espone al rischio che un acquirente successivo prevalga semplicemente trascrivendo prima. La regola incentiva la pubblicità tempestiva e protegge la certezza dei traffici.

Gli effetti del pignoramento sulle trascrizioni successive

La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni successive di atti e sentenze. La regola tutela la procedura esecutiva: dopo il pignoramento il debitore non può più disporre efficacemente del titolo a danno dei creditori, perché eventuali atti dispositivi trascritti dopo non hanno effetto fino alla conclusione della procedura. Gli effetti delle trascrizioni successive vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché entro tre mesi dalla aggiudicazione.

Successioni e continuità dei trasferimenti

I testamenti e gli atti che provano la legittima successione, nonché le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti. La regola riflette il diverso meccanismo della successione mortis causa, che opera ex lege e non richiede pubblicità costitutiva ma documentale. La trascrizione successoria serve a ricostruire la catena dei titolari del diritto, garantendo continuità anagrafica del registro IP.

I brevetti europei e la doppia pubblicità

Gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, o modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, sono opponibili ai terzi se iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei. La regola tiene conto della doppia dimensione, europea e nazionale, dei titoli rilasciati dall'EPO: l'iscrizione presso l'Ufficio europeo dei brevetti è la pubblicità principale, ma resta possibile rendere opponibili gli atti in ambito nazionale tramite trascrizione presso l'UIBM.

Domande frequenti

Cosa accade se non trascrivo l'acquisto di un brevetto?

L'atto resta valido tra venditore e acquirente, ma è inopponibile ai terzi che acquistino diritti incompatibili dal medesimo cedente. Chi non trascrive corre il rischio di essere superato da chi trascrive successivamente per primo.

Chi prevale tra più acquirenti dello stesso titolo IP?

Chi ha trascritto per primo, indipendentemente dalla data del contratto di acquisto. La priorità della trascrizione è il principio cardine: incentiva la pubblicità tempestiva e tutela la certezza dei traffici giuridici.

Le trascrizioni successive al pignoramento sono valide?

Sono sospese nei loro effetti finché dura il pignoramento. Si estinguono dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché entro tre mesi dall'aggiudicazione stessa. La regola tutela l'efficacia della procedura esecutiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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