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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina competenza e giurisdizione per le sanzioni come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 Cod. Amb. — competenza e giurisdizione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Note all’art. 135: – La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. – Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, S.O. – L’ art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). – È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l’art. 138 del testo unico approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall’ art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e] l’art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 . Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore del la presente legge non consentivano l’oblazione.».

In sintesi

  • Disciplina competenza e giurisdizione per le sanzioni come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque

L'apparato sanzionatorio amministrativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente presidia il rispetto delle prescrizioni in materia di scarichi e di tutela delle aree di salvaguardia. Le fattispecie sono calibrate sulla gravità della violazione e sulla tipologia di acque interessate, e si raccordano con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981). La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo sistema sanzionatorio.

Struttura della fattispecie

La norma in tema di competenza e giurisdizione per le sanzioni introduce una fattispecie sanzionatoria amministrativa. individuazione del soggetto pubblico competente all'irrogazione e del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario, amministrativo e penale. La cornice edittale è graduata in funzione della gravità della violazione, della tipologia di acque interessate (superficiali, sotterranee, di salvaguardia) e dell'eventuale presenza di sostanze pericolose. L'apparato si raccorda con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981), che governa procedimento, prescrizione, pagamento in misura ridotta e ricorso.

Procedimento di accertamento

L'accertamento è in linea generale curato da ARPA e da altri organi di vigilanza (Capitanerie di porto, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza per le tariffe). Il verbale di contestazione, redatto secondo le regole della l. 689/1981, deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta se residente all'estero). L'amministrazione competente all'irrogazione è, di regola, la Regione o la Provincia delegata, che adotta l'ordinanza-ingiunzione previa valutazione degli scritti difensivi.

Strumenti deflattivi e tutela

Il trasgressore può estinguere la sanzione mediante pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/1981) ovvero scritti difensivi nei sessanta giorni dalla notifica. Contro l'ordinanza-ingiunzione è esperibile opposizione al giudice di pace o al tribunale (in base al valore) ex artt. 22-23 l. 689/1981. La giurisprudenza, in linea generale, ha valorizzato la proporzionalità della sanzione e la corretta individuazione dell'elemento soggettivo (colpa, salva prova contraria).

Destinazione dei proventi e funzione preventiva

I proventi delle sanzioni sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con la funzione restitutoria e preventiva della sanzione ambientale. Si tratta di un modello che attua, sul piano operativo, il principio 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE), trasferendo le risorse economiche dal trasgressore al sistema di tutela del bene ambientale violato.

Concorso con la sanzione penale

In linea generale opera il principio di specialità (art. 9 l. 689/1981) che, in presenza di concorso apparente tra fattispecie amministrativa e fattispecie penale, conduce all'applicazione della sola norma penale. La l. 68/2015 ha inoltre introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) che possono concorrere con le contravvenzioni del codice, secondo il regime di cui all'art. 84 c.p. e ai principi generali della successione di leggi.

Domande frequenti

Qual è il termine per la notifica del verbale ex articolo 135?

In applicazione della l. 689/1981 il verbale di contestazione deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta giorni se residenti all'estero).

È possibile estinguere la sanzione con pagamento in misura ridotta?

Sì, ex art. 16 l. 689/1981 è possibile pagare entro sessanta giorni una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, a un terzo del massimo, salvo che il singolo articolo del codice non escluda questa facoltà.

Dove vanno i proventi delle sanzioni?

Sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con il principio 'chi inquina paga' di matrice eurounitaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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