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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 129 disciplina la descrizione e il sequestro come misure cautelari.
  • La descrizione è uno strumento di acquisizione probatoria sulla violazione.
  • Il sequestro è una misura di garanzia che sottrae i beni alla disponibilità del contraffattore.
  • Entrambe le misure si svolgono con le garanzie del procedimento cautelare.
  • Sono in linea generale richiedibili anche inaudita altera parte in casi di urgenza qualificata.

Testo dell'articoloVigente

Art. 129 CPI — Descrizione e sequestro

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma

1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 .

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

Commento

L'art. 129 disciplina due misure cautelari fondamentali della tutela della proprietà industriale: la descrizione e il sequestro. Sono strumenti di intervento rapido e incisivo, costruiti per acquisire elementi probatori e tutelare il diritto in via d'urgenza, prima che si concluda il giudizio di merito. La loro disciplina riflette le specificità del contenzioso industriale, dove la velocità di reazione è spesso determinante per l'efficacia della tutela.

La descrizione

La descrizione è una misura istruttoria che consente al titolare di entrare, sotto controllo del giudice, in luoghi controllati dal presunto contraffattore (stabilimenti, magazzini, uffici) per acquisire la documentazione e gli elementi che provano la violazione. Si tratta di uno strumento prezioso, perché consente di superare l'asimmetria informativa che caratterizza i giudizi industriali: il presunto violatore controlla i propri stabilimenti e documenti, e senza la descrizione l'attore avrebbe enormi difficoltà a procurarsi le prove.

Il sequestro

Il sequestro è una misura più incisiva: sottrae materialmente alla disponibilità del presunto contraffattore i beni o gli strumenti che si assume costituiscano violazione. Ha funzione di garanzia: assicura che i beni non vengano nascosti, distrutti o commercializzati durante il giudizio. Può riguardare prodotti finiti, semilavorati, materie prime, stampi, attrezzature, documentazione tecnica.

Presupposti delle misure

Entrambe le misure presuppongono la sussistenza dei requisiti tipici delle misure cautelari: il fumus boni iuris (la probabile fondatezza del diritto azionato) e il periculum in mora (il pericolo di un pregiudizio irreparabile in caso di mancato intervento immediato). Il giudice valuta entrambi i requisiti sulla base degli elementi forniti dal richiedente, in linea generale in tempi rapidi.

Procedimento ordinario

Il procedimento ordinario prevede la convocazione del controparte per il contraddittorio, sebbene in tempi accelerati rispetto al rito ordinario. Il giudice ascolta entrambe le parti, valuta le ragioni dell'una e dell'altra e decide con ordinanza motivata se concedere o meno le misure richieste. È una procedura snella, ma rispettosa del contraddittorio.

Procedimento inaudita altera parte

In casi di particolare urgenza, le misure possono essere concesse inaudita altera parte: il giudice decide senza ascoltare il controparte, se ritiene che l'audizione preventiva possa compromettere l'effettività della misura (perché il controparte potrebbe nascondere prove o disperdere beni). Si tratta di un'eccezione al contraddittorio, giustificata da esigenze stringenti, ma sempre seguita da una fase successiva di confronto in cui il controparte può presentare le proprie ragioni.

Esecuzione delle misure

L'esecuzione avviene tipicamente con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, eventualmente affiancato da un perito tecnico. Le operazioni sono documentate in un verbale e la documentazione acquisita viene depositata presso il giudice o conservata in custodia controllata. Particolare cura va dedicata al rispetto delle garanzie procedurali e alla tutela della riservatezza, soprattutto in presenza di segreti commerciali.

Cauzione

Il giudice può subordinare la concessione delle misure al deposito di una cauzione da parte del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero derivare al controparte da misure poi rivelatesi infondate. La cauzione bilancia il vantaggio del richiedente con il rischio per il presunto violatore.

Connessione con il giudizio di merito

Le misure cautelari sono in linea generale anticipatorie rispetto al giudizio di merito, che deve essere instaurato entro termini specifici per non perdere efficacia. Tipicamente le prove acquisite con la descrizione e gli elementi del sequestro vengono poi utilizzati nel giudizio di merito a sostegno delle pretese del titolare.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra descrizione e sequestro?

La descrizione è una misura istruttoria che acquisisce prove sulla violazione (documenti, campioni). Il sequestro è una misura di garanzia che sottrae materialmente i beni o gli strumenti della violazione alla disponibilità del presunto contraffattore.

Le misure si possono ottenere senza ascoltare il controparte?

Sì, in casi di particolare urgenza, quando il giudice ritenga che l'audizione preventiva possa compromettere l'efficacia della misura. È un'eccezione al contraddittorio, seguita da una fase successiva in cui il controparte può presentare le proprie ragioni.

Può essere richiesta una cauzione?

Sì. Il giudice può subordinare la concessione delle misure al deposito di una cauzione da parte del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero derivare al controparte da misure poi rivelatesi infondate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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