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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici nella Parte Terza del codice
  • Persegue obiettivi di tutela ecologica e idraulica integrata
  • Si coordina con pianificazione paesaggistica e idrogeologica
  • Soggetta a indicazioni tecniche ISPRA e MASE
  • Si raccorda con la direttiva 2000/60/CE

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 Cod. Amb. — tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 , non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nota all’art. 115: – Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre

1904. – La legge 5 gennaio 1994, n. 37 , recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)

In sintesi

  • Disciplina tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici nella Parte Terza del codice
  • Persegue obiettivi di tutela ecologica e idraulica integrata
  • Si coordina con pianificazione paesaggistica e idrogeologica
  • Soggetta a indicazioni tecniche ISPRA e MASE
  • Si raccorda con la direttiva 2000/60/CE

La Parte Terza del Codice dell'Ambiente disciplina, oltre agli scarichi e alle valutazioni di qualità, alcuni profili specifici della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica: le operazioni connesse alle dighe e ai serbatoi artificiali, la tutela delle fasce di pertinenza fluviale e le politiche di contenimento dell'inquinamento diffuso. La disposizione in esame si colloca in questo perimetro e va letta in coordinamento con la pianificazione di distretto e con la direttiva 2000/60/CE.

Profilo tecnico-ambientale della disposizione

La norma sul tema tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici regola un aspetto tecnico e gestionale della tutela delle acque non riconducibile in via diretta alla disciplina degli scarichi o degli obiettivi di qualità. fasce di tutela vegetazionale lungo i corsi d'acqua, finalizzate al miglioramento ecologico e alla riduzione dell'apporto di inquinanti diffusi. L'intervento normativo persegue obiettivi di sostenibilità del rapporto tra infrastrutture e corpo idrico, oltre che di tutela ecologica del contesto fluviale.

Operazioni di gestione delle infrastrutture

Le operazioni connesse alle dighe (sghiaiamento, svaso, sfangamento) sono soggette a procedure tecniche e autorizzatorie che assicurano la compatibilità con la qualità del corpo idrico a valle. La pianificazione delle operazioni considera la stagionalità, la presenza di habitat sensibili e le esigenze di continuità ecologica. ISPRA e MASE forniscono linee guida tecniche, mentre ARPA opera sui controlli locali.

Tutela delle fasce di pertinenza fluviale

Le fasce di pertinenza dei corpi idrici svolgono funzione ecologica essenziale: filtro per nutrienti e sedimenti, habitat riparia, corridoio biologico. La loro tutela, mediante divieti di trasformazione e incentivi a interventi di rinaturalizzazione, persegue obiettivi di miglioramento dello stato ecologico del corpo idrico, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE.

Coordinamento con la disciplina paesaggistica e idrogeologica

La disposizione interagisce con la disciplina paesaggistica (d.lgs. 42/2004) e con la pianificazione di assetto idrogeologico (PAI). Le aree di pertinenza fluviale ricadono spesso in zone vincolate, sicché eventuali interventi richiedono autorizzazioni plurime. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la coerenza tra tutela ambientale, paesaggistica e sicurezza idraulica.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con i piani di tutela delle acque (art. 121), con la pianificazione di bacino (art. 117) e con la disciplina della valutazione di incidenza ai sensi del d.P.R. 357/1997, quando le operazioni interessino siti della rete Natura 2000.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 115?

La norma regola tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, profilo tecnico-ambientale della tutela delle acque. L'attuazione richiede coordinamento tra autorità competenti e operatori, con il supporto tecnico di ISPRA e ARPA.

Sono richieste autorizzazioni preventive?

In linea generale sì. Le operazioni che incidono sull'assetto del corpo idrico o delle sue pertinenze sono soggette a procedure autorizzatorie o di assenso da parte delle autorità competenti, con eventuale valutazione di incidenza per i siti della rete Natura 2000.

Quali sono le connessioni con altre discipline?

La norma si coordina con la pianificazione di tutela delle acque (art. 121), con la disciplina paesaggistica (d.lgs. 42/2004) e con la pianificazione di assetto idrogeologico (PAI).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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