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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 124 individua le misure correttive e le sanzioni civili contro la contraffazione.
  • Il giudice può ordinare la distruzione o l'assegnazione al danneggiato delle cose costituenti violazione.
  • Sono previste misure ripristinatorie come il ritiro definitivo dei prodotti dal commercio.
  • Possono essere disposte misure che incidono sui mezzi di produzione e sui materiali specifici.
  • Le misure operano cumulativamente con il risarcimento del danno.

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 CPI — Misure correttive e sanzioni civili

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi.

6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l’interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all’applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.

6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Commento

L'art. 124 individua le misure correttive e le sanzioni civili che il giudice può adottare contro la contraffazione. Sono strumenti che vanno oltre il risarcimento del danno, intervenendo direttamente sui beni e sulle attività che hanno realizzato la violazione: hanno una funzione ripristinatoria e dissuasiva, mirando a eliminare gli effetti materiali della contraffazione e a scoraggiare future violazioni.

Distruzione delle cose contraffatte

La misura più incisiva è la distruzione delle cose costituenti violazione: prodotti contraffatti, materiali utilizzati per la loro fabbricazione, packaging riproducente segni distintivi altrui. La distruzione opera come misura di garanzia definitiva: i beni illeciti escono dal mercato e non possono più causare danno al titolare. Si tratta di un provvedimento che può avere significative implicazioni economiche per il contraffattore, in particolare quando i beni siano di valore unitario elevato o presenti in grandi quantità.

Assegnazione al danneggiato

In alternativa alla distruzione, il giudice può ordinare l'assegnazione delle cose contraffatte al titolare del diritto violato. È una misura che trasforma il pregiudizio in una parziale riparazione: i beni che il contraffattore ha realizzato a proprie spese diventano proprietà del titolare, che può eventualmente utilizzarli o disporne. La misura ha senso quando i beni abbiano un valore residuo per il titolare, ad esempio perché possono essere reintrodotti nel mercato dopo essere stati "depurati" degli elementi contraffattivi.

Ritiro dal commercio

Il ritiro definitivo dei prodotti dal commercio è una misura cruciale nei casi in cui i beni contraffatti siano già stati distribuiti. Il giudice ordina al contraffattore di richiamare i prodotti presso i distributori e i rivenditori, riprendendone fisicamente possesso. È una misura organizzativamente complessa, che richiede al contraffattore di attivare procedure di ritiro analoghe a quelle adottate per i richiami di sicurezza.

Misure sui mezzi di produzione

Particolarmente significative sono le misure che incidono sui mezzi di produzione e sui materiali specifici utilizzati per la contraffazione. Il giudice può ordinare il sequestro, la distruzione o la modifica di stampi, matrici, attrezzature, materiali, software che siano stati utilizzati per realizzare i beni contraffatti e che, lasciati nella disponibilità del contraffattore, potrebbero essere usati per ulteriori violazioni. È una misura preventiva, ma con effetto ripristinatorio.

Cumulo con il risarcimento

Le misure correttive operano cumulativamente con il risarcimento del danno: il giudice può disporle insieme alla condanna risarcitoria, costruendo una risposta sanzionatoria integrata. Per il titolare è essenziale richiedere espressamente, nelle proprie conclusioni, sia il risarcimento sia le misure correttive che reputi opportune, perché il giudice non può in linea generale concederle d'ufficio in assenza di domanda.

Proporzionalità

L'adozione delle misure correttive deve rispettare il principio di proporzionalità: le misure devono essere adeguate alla gravità della violazione e necessarie per la tutela del diritto, senza eccedere il sacrificio strettamente richiesto. La giurisprudenza, in linea generale, ha sempre valutato attentamente questo profilo, soprattutto quando le misure incidono pesantemente sull'attività economica del soggetto sanzionato.

Prassi e linee guida

Pagina istituzionale · Proprietà industriale

Il MIMIT illustra il quadro di tutela dei diritti di proprietà industriale, inclusi gli strumenti civili di enforcement (inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione, pubblicazione della sentenza) ai sensi degli artt. 124 e seguenti CPI.

Leggi il documento su www.mimit.gov.it

Portale UIBM · Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Punto di accesso istituzionale ai servizi UIBM per il rilascio dei titoli di privativa che, una volta concessi, costituiscono il presupposto per l'attivazione delle sanzioni civili previste dall'art. 124 CPI in caso di violazione.

Leggi il documento su uibm.mise.gov.it

Domande frequenti

Quali misure correttive può disporre il giudice?

Distruzione delle cose contraffatte, assegnazione al titolare, ritiro definitivo dei prodotti dal commercio, sequestro o distruzione di mezzi di produzione e materiali specifici utilizzati per la violazione. Le misure si applicano cumulativamente con il risarcimento del danno.

Le misure si dispongono d'ufficio?

In linea generale no. Il titolare deve richiedere espressamente le misure correttive nelle proprie conclusioni. Il giudice valuta poi se concederle, applicando il principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione.

Le misure operano insieme al risarcimento?

Sì. Le misure correttive hanno funzione ripristinatoria e dissuasiva, mentre il risarcimento ha funzione compensativa del danno patito. I due strumenti operano cumulativamente, costruendo una risposta sanzionatoria integrata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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