- Per i bacini idrografici condivisi si applicano obblighi di cooperazione internazionale.
- Sono previsti accordi bilaterali, commissioni miste e scambio di dati.
- In caso di inquinamento accidentale si attivano procedure di notifica reciproca.
- I piani di gestione del distretto coordinano misure con gli Stati confinanti.
- La rendicontazione alla Commissione europea è coordinata tra Stati interessati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Quater Cod. Amb. — Inquinamento transfrontaliero
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che: a) il superamento dell’SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale; b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione; c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter dell’articolo
77. 2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'inquinamento delle acque non rispetta i confini amministrativi: per i corpi idrici condivisi con Stati confinanti la norma impone obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e coordinamento dei piani di gestione, secondo il principio di leale collaborazione di matrice europea.
Principio di cooperazione
Per i bacini idrografici condivisi con Stati confinanti (Po-Adda con Svizzera, Roia-Argentina, Adige con Austria, Soca-Isonzo con Slovenia) si applicano obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e coordinamento dei piani. La cooperazione si fonda su accordi internazionali bilaterali e sui meccanismi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
Strumenti tipici
Sono previsti accordi internazionali, commissioni miste di cooperazione e gruppi tecnici per la condivisione di dati di monitoraggio, per la valutazione comune dello stato dei corpi idrici condivisi e per la pianificazione di misure di mitigazione.
Inquinamento accidentale
In caso di inquinamento accidentale con effetti transfrontalieri si attivano procedure di notifica reciproca, secondo la Convenzione di Helsinki del 1992 e gli accordi bilaterali. Le autorità competenti scambiano informazioni e coordinano gli interventi di contenimento, anche con il supporto della Commissione europea.
Rilevanza per imprese di confine
Le imprese localizzate in prossimità di confini idrografici devono considerare che le proprie emissioni possono incidere su corpi idrici di pertinenza di altri Stati: ciò può comportare prescrizioni aggiuntive nelle autorizzazioni, accordi specifici con autorità estere e oneri di monitoraggio.
Effetti sui piani di gestione
I piani di gestione del distretto devono dare conto delle pressioni di origine transfrontaliera e delle misure adottate in cooperazione. Le valutazioni di efficacia includono anche le misure assunte oltre confine; la rendicontazione alla Commissione europea è coordinata fra gli Stati interessati.
Convenzioni internazionali rilevanti
Tra le convenzioni applicabili: Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; protocolli alpini e direttive UNECE. Tali strumenti integrano gli obblighi della direttiva 2000/60/CE e creano una rete di cooperazione paneuropea.
Strumenti di soft law
Oltre agli atti vincolanti, operano strumenti di soft law (raccomandazioni, linee guida, memorandum) che facilitano la cooperazione tecnica fra autorità ambientali di Paesi confinanti. La loro mancata osservanza non è sanzionata, ma la loro disapplicazione può essere segnalata in sede di rendicontazione UE.
Coordinamento con la disciplina marina
Per le acque marino-costiere transfrontaliere si applica anche la direttiva 2008/56/CE (strategia marina), recepita dal d.lgs. 190/2010. Il coordinamento con la Parte Terza del Codice riguarda gli apporti fluviali al mare e la qualità delle acque costiere. La cooperazione internazionale è coordinata anche con accordi regionali (Convenzione di Barcellona per il Mediterraneo).
Domande frequenti
Quali sono i bacini transfrontalieri italiani?
Tra i principali: Adige (con Austria), Roia (con Francia), Soca-Isonzo (con Slovenia), Adda-Maira (con Svizzera), oltre a corpi idrici costieri dell'Adriatico settentrionale.
Come avviene la cooperazione internazionale?
Attraverso commissioni miste, accordi bilaterali, gruppi tecnici e protocolli di scambio dati. La direttiva 2000/60/CE impone il coordinamento dei piani di gestione tra Stati confinanti.
Cosa succede in caso di sversamento accidentale transfrontaliero?
Si attivano procedure di notifica reciproca, scambio di informazioni e cooperazione operativa, coordinate dalle autorità nazionali competenti per la protezione civile e l'ambiente.