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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I modelli di utilità sono nuove forme conferite a oggetti o parti di essi che ne aumentano la comodità d'uso o l'efficacia.
  • L'oggetto deve avere applicazione industriale e novità.
  • La tutela è meno rigorosa rispetto al brevetto per invenzione, ma più ristretta nell'oggetto.
  • I modelli di utilità si distinguono dalle invenzioni vere e proprie per la natura del contributo tecnico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 82 CPI — Oggetto del brevetto

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Commento

L'articolo 82 CPI apre la disciplina dei modelli di utilità, titolo di proprietà industriale distinto dal brevetto per invenzione. La norma individua l'oggetto specifico della tutela: forme di oggetti o parti di essi che ne migliorino la funzionalità, l'efficacia o la comodità d'uso. Si tratta di un istituto di antica tradizione, pensato per proteggere innovazioni di minor rilievo inventivo ma di concreta utilità pratica, soprattutto nel settore meccanico e dei prodotti di uso quotidiano.

L'oggetto del modello di utilità

Il modello di utilità protegge le nuove forme che, conferite a un oggetto o a una sua parte, ne aumentano l'utilità o la comodità d'uso. La nozione è ampia ma circoscritta: deve trattarsi di una forma specifica, non di un'idea astratta; deve trattarsi di una nuova forma, non riproducente quanto già noto; deve apportare un'utilità concreta, valutabile in termini di miglioramento funzionale rispetto allo stato dell'arte. Sono tipicamente protetti come modelli di utilità: nuove conformazioni di utensili, miglioramenti ergonomici di prodotti, soluzioni costruttive che incrementino la durata o l'efficienza di un oggetto.

La distinzione dal brevetto per invenzione

Il modello di utilità si distingue dal brevetto per invenzione sotto vari profili. Sul piano sostanziale, il modello di utilità protegge soluzioni di minor rilievo inventivo, focalizzate sulla forma migliorativa di un oggetto preesistente, mentre il brevetto per invenzione tutela contributi tecnici più sostanziali e talvolta procedimenti. Sul piano dei requisiti, sebbene siano richiesti novità e applicazione industriale, il giudizio di attività inventiva è meno rigoroso per il modello di utilità. Sul piano della tutela, la durata è inferiore (dieci anni anziché venti) e l'ambito è tipicamente più ristretto.

I requisiti di novità e industrialità

Il modello di utilità deve essere nuovo e dotato di applicazione industriale. Per la novità si applica un criterio analogo a quello dell'art. 46 CPI: la forma non deve essere stata resa accessibile al pubblico prima del deposito. L'industrialità implica che l'oggetto possa essere fabbricato o utilizzato in qualunque settore produttivo. Resta invece più sfumato il requisito dell'attività inventiva: la prassi e la giurisprudenza richiedono comunque un quid di originalità, ma con un'asticella più bassa rispetto al brevetto per invenzione.

Il rapporto con il design

Il modello di utilità si distingue dal design industriale (regolato dagli artt. 31 e seguenti CPI), che tutela invece l'aspetto estetico di un prodotto. Il modello di utilità protegge soluzioni funzionali, anche se la forma assume rilievo; il design protegge soluzioni estetiche. La distinzione può essere sottile in casi di forme che combinano profili funzionali ed estetici. In tali casi, è possibile cumulare le due tutele, depositando sia il modello di utilità sia il design per gli aspetti rispettivamente protetti.

Il rapporto con il brevetto per invenzione

L'art. 84 CPI consente la conversione tra brevetto per invenzione e modello di utilità, in caso di rigetto della prima domanda per insufficiente rilievo inventivo. Lo strumento è utile per salvare la tutela quando il contributo tecnico risulti modesto. La conversione conserva la data di deposito originaria, salvaguardando l'innovatore dalle anteriorità sopravvenute.

Profili applicativi

Il modello di utilità è strumento ampiamente utilizzato in Italia, soprattutto da PMI e artigiani che operano nel settore meccanico e dei prodotti industriali. La sua procedura di rilascio è più snella e meno costosa del brevetto per invenzione, e si presta a proteggere innovazioni incrementali che, pur non raggiungendo la soglia dell'invenzione vera e propria, presentano un concreto valore commerciale.

Domande frequenti

Cosa è un modello di utilità?

Una nuova forma conferita a un oggetto o a una sua parte che ne aumenta la comodità d'uso o l'efficacia funzionale, tutelabile come titolo di proprietà industriale distinto dal brevetto per invenzione.

Quanto dura la tutela del modello di utilità?

Dieci anni dalla data di deposito della domanda, contro i venti anni del brevetto per invenzione.

Posso convertire una domanda di brevetto in modello di utilità?

Sì, ai sensi dell'art. 84 CPI, conservando la data di deposito originaria; lo strumento è utile quando il contributo tecnico risulti insufficiente per il brevetto per invenzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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