In sintesi
- Il diritto al modello di utilità appartiene all'autore della forma e ai suoi aventi causa.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di brevetti per invenzione.
- Sono regolati i rapporti con le invenzioni dei dipendenti e con la cessione del diritto.
- L'autore conserva il diritto morale alla paternità del modello.
Testo dell'articoloVigente
Art. 83 CPI — Il diritto alla brevettazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 83 CPI individua il diritto alla brevettazione del modello di utilità, ossia la titolarità del diritto a chiedere e ottenere il titolo. La norma rinvia, per i profili sostanziali, alle regole generali in materia di brevetti per invenzione, in quanto compatibili con le specificità del modello di utilità.
La titolarità originaria
Il diritto alla brevettazione del modello di utilità appartiene all'autore della forma e ai suoi aventi causa. Si applica il principio della titolarità originaria in capo all'autore, analogamente a quanto previsto per le invenzioni dall'art. 63 CPI. L'autore può cedere i diritti patrimoniali a terzi, in tutto o in parte, mantenendo comunque il diritto morale alla paternità del modello.
Il rinvio alla disciplina del brevetto per invenzione
La norma rinvia alle disposizioni in materia di brevetti per invenzione, in quanto compatibili. Si applicano dunque al modello di utilità: il diritto morale di paternità (art. 62 CPI), il regime dei diritti patrimoniali (art. 63), la disciplina delle invenzioni dei dipendenti (art. 64), il regime delle invenzioni dei ricercatori (art. 65), le regole sulla cessione e licenza, le previsioni in materia di nullità e decadenza. Il rinvio è dinamico: ogni modifica della disciplina generale del brevetto si riflette automaticamente sul modello di utilità, salvo eventuali specifiche deroghe.
I modelli di utilità dei dipendenti
Le regole sulle invenzioni dei dipendenti (art. 64 CPI) si applicano anche ai modelli di utilità. La qualificazione del modello come di servizio (con remunerazione specifica dell'attività inventiva), d'azienda (con diritto all'equo premio) od occasionale (con diritto di prelazione del datore) segue gli stessi criteri previsti per le invenzioni. In considerazione del minore rilievo inventivo, l'equo premio per i modelli d'azienda può essere proporzionalmente inferiore rispetto a quello dovuto per invenzioni di pari importanza economica.
I modelli dei ricercatori
Anche le regole sulle invenzioni dei ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca (art. 65 CPI) si applicano ai modelli di utilità. La titolarità è dunque dell'ente di appartenenza, con diritto del ricercatore a un compenso minimo del 50% dei proventi netti. Gli uffici di trasferimento tecnologico delle università gestiscono anche il portafoglio dei modelli di utilità, sebbene questi rappresentino una quota minoritaria rispetto ai brevetti per invenzione.
La cessione e la licenza
I diritti patrimoniali sul modello di utilità sono pienamente disponibili e possono essere oggetto di cessione totale o parziale, di licenze esclusive o non esclusive, di garanzie reali. Si applicano le forme e le regole di trascrizione previste per i brevetti per invenzione: forma scritta a pena di nullità per la cessione, trascrizione presso l'UIBM ai fini di opponibilità ai terzi. Le specifiche del modello di utilità (durata minore, ambito ristretto) possono incidere sulla valutazione economica del titolo e sulla strutturazione dei contratti.
Profili pratici
La gestione dei modelli di utilità nei rapporti di lavoro e di ricerca richiede attenzione: la qualificazione del contributo (modello di utilità vs invenzione) ha rilievo per la determinazione dei compensi e per la durata della tutela. È buona prassi prevedere, nei contratti di lavoro e nei regolamenti aziendali, criteri specifici per la gestione dei modelli di utilità, in coordinamento con la disciplina delle invenzioni.
Domande frequenti
A chi appartiene il modello di utilità?
All'autore della forma o ai suoi aventi causa, salvo regimi specifici come quelli delle invenzioni dei dipendenti o dei ricercatori, applicabili anche ai modelli.
Le regole sulle invenzioni si applicano anche ai modelli di utilità?
Sì, in quanto compatibili: titolarità, diritto morale, invenzioni dei dipendenti, cessione, licenza e altre regole generali.
Posso cedere un modello di utilità?
Sì, con atto scritto a pena di nullità e con trascrizione presso l'UIBM per l'opponibilità ai terzi, analogamente alla cessione del brevetto per invenzione.
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