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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'estensione della tutela al materiale derivato incontra limiti specifici a favore di agricoltori e allevatori.
  • L'agricoltore può utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione nella propria azienda.
  • L'allevatore può utilizzare il bestiame brevettato a fini agricoli nella propria azienda.
  • I limiti rispondono a esigenze sistemiche di tutela del settore agricolo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 81 Septies CPI — (Limiti all’estensione della tutela)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La protezione di cui all’articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Commento

L'articolo 81 septies CPI introduce specifiche limitazioni all'estensione della tutela brevettuale prevista dall'art. 81 sexies, a beneficio degli agricoltori e degli allevatori. La norma codifica il c.d. privilegio dell'agricoltore (farmer's privilege), che bilancia la tutela del titolare con le esigenze tradizionali del settore primario e con la tutela della biodiversità agricola.

Il privilegio dell'agricoltore

L'agricoltore che abbia acquistato materiale di moltiplicazione vegetale (sementi, talee, piantine) coperto da brevetto, con il consenso del titolare, può utilizzare il prodotto del proprio raccolto per la riproduzione e moltiplicazione nella propria azienda. Si tratta di un'eccezione importante all'estensione automatica della tutela ai derivati: l'agricoltore non deve acquistare ogni anno nuove sementi, ma può riutilizzare parte del raccolto. Tale facoltà tutela una pratica millenaria del settore agricolo e contrasta forme di dipendenza dalle imprese sementiere.

I limiti del privilegio

Il privilegio dell'agricoltore opera nei limiti previsti dalla legge. La riproduzione è ammessa solo per le esigenze della propria azienda, non per la commercializzazione a terzi (che resta riservata al titolare del brevetto e ai suoi licenziatari). Inoltre, per determinate categorie di prodotti, possono essere previste indennità a favore del titolare o limitazioni a piccole aziende, in linea con la disciplina europea sulla privativa varietale (Regolamento CE 2100/94) e con la prassi del settore.

Il privilegio dell'allevatore

Analogo principio opera per gli allevatori: chi acquista bestiame coperto da brevetto biotech o materiale di riproduzione animale può utilizzarlo per la propria attività agricola, comprese le pratiche di riproduzione finalizzate al mantenimento della propria filiera produttiva. Anche in questo caso, l'uso commerciale del materiale riprodotto a favore di terzi resta soggetto al consenso del titolare.

La ratio sistemica

Le limitazioni dell'art. 81 septies CPI rispondono a esigenze sistemiche: la tutela del settore agricolo, la conservazione delle pratiche tradizionali, la tutela della biodiversità coltivata, l'accessibilità del materiale di propagazione per i piccoli operatori. L'esclusiva brevettuale, se applicata in modo rigido al settore agricolo, potrebbe pregiudicare l'autonomia produttiva degli agricoltori e generare effetti distributivi sfavorevoli ai paesi e alle aziende a economia più fragile.

Il coordinamento internazionale

La disciplina italiana si raccorda con le politiche internazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Trattato internazionale FAO ITPGRFA), che ribadiscono la tutela dei diritti degli agricoltori e della biodiversità agricola. Nel quadro europeo, il Regolamento sulla privativa varietale e i suoi atti attuativi disciplinano in dettaglio il privilegio dell'agricoltore per le varietà vegetali, costituendo riferimento anche per la disciplina brevettuale.

Profili applicativi

Per le imprese biotech operanti nel settore agroalimentare, le limitazioni dell'art. 81 septies CPI hanno rilievo economico significativo. I modelli di business basati sul rinnovo periodico dell'acquisto di sementi sono compatibili con il privilegio dell'agricoltore, ma devono rispettarne i limiti. I contratti di fornitura possono prevedere obblighi di tracciabilità, indennità per uso esteso, condizioni di rinnovo, in modo da bilanciare la tutela del brevetto con le esigenze del settore.

Domande frequenti

Posso usare il raccolto di sementi brevettate per la stagione successiva?

Sì, per la riproduzione nella propria azienda agricola (privilegio dell'agricoltore); non è invece consentita la vendita a terzi delle sementi riprodotte.

Il privilegio si applica a tutti gli agricoltori?

Sì, ma può essere modulato per dimensione dell'azienda e per categoria di prodotto, con eventuali indennità a favore del titolare del brevetto secondo le specifiche normative.

Posso riprodurre liberamente bestiame brevettato?

Per le esigenze della propria azienda sì (privilegio dell'allevatore); la vendita a terzi degli esemplari riprodotti resta riservata al titolare del brevetto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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