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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 81 c.p.i.
Articolo abrogato dalla L. 24 luglio 2023, n. 102. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 81 bis CPI – (Rinvio)→Art. 81 ter CPI – (Definizioni)→Art. 81 quater CPI – (Brevettabilità)→Art. 81 quinquies CPI – (Esclusioni)→Art. 81 sexies CPI – (Estensione della tutela)→Art. 81 septies CPI – (Limiti all’estensione della tutela)→Art. 81 octies CPI – (Licenza obbligatoria)→Art. 80 CPI – Licenza di diritto
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.