Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 TUEL – Articolo 35

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. L’adozione delle leggi regionali previste dall’articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell’esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

In sintesi

  • Fissa al 21 febbraio 2001 il termine per l'adozione delle leggi regionali previste dall'art. 33, comma 4, TUEL.
  • In caso di inerzia, abilita il Governo all'esercizio di poteri sostitutivi entro i successivi sessanta giorni.
  • L'intervento sostitutivo presuppone l'audizione delle regioni inadempienti e della Conferenza unificata.
  • La disciplina sostitutiva si applica fino all'entrata in vigore della legge regionale.
  • E' norma a carattere transitorio, con termine ormai scaduto: rileva sul piano ricostruttivo.
Indice dei contenuti

L'art. 35 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e' una disposizione di carattere transitorio, volta a scandire i tempi di attuazione regionale del Testo unico e a predisporre un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia. La norma stabilisce che l'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avvenga entro il 21 febbraio 2001; decorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi del testo unico. La disciplina adottata in via sostitutiva si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

La ratio: garantire l'attuazione del Testo unico

La disposizione risponde a un'esigenza ricorrente nei rapporti tra Stato e regioni: assicurare che il disegno normativo statale trovi attuazione anche nel caso in cui il livello regionale, cui spetta legiferare su determinati profili, resti inerte. Fissando un termine preciso e collegandovi un potere sostitutivo, la norma evita che l'inerzia regionale blocchi l'operativita' dell'impianto del Testo unico, garantendo la continuita' dell'azione amministrativa e la certezza delle regole.

Il termine del 21 febbraio 2001

Il termine fissato dalla norma per l'adozione delle leggi regionali e' il 21 febbraio 2001. Si tratta di un termine perentorio nella logica della disposizione, il cui inutile decorso costituisce il presupposto per l'attivazione del potere statale. La fissazione di una data certa risponde a un'esigenza di programmazione e di certezza, consentendo di individuare con precisione il momento a partire dal quale lo Stato può intervenire in via sostitutiva.

Il potere sostitutivo del Governo

Decorso inutilmente il termine, il Governo dispone di sessanta giorni per dettare la disciplina mancante. L'esercizio del potere sostitutivo non e' libero, ma soggetto a garanzie procedurali: occorre sentire le regioni inadempienti e la Conferenza unificata, in coerenza con il principio di leale collaborazione tra livelli di governo. Il coinvolgimento della Conferenza unificata, sede di raccordo tra Stato, regioni e autonomie locali, assicura che l'intervento sostitutivo avvenga nel rispetto del confronto istituzionale, pur in presenza di un'inadempienza.

Il carattere cedevole della disciplina sostitutiva

Un tratto qualificante della norma e' la natura cedevole della disciplina adottata dal Governo: essa si applica soltanto fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. La regola riflette il rispetto dell'autonomia regionale: lo Stato interviene per colmare un vuoto, ma la sua disciplina e' destinata a cedere il passo non appena la regione eserciti la propria competenza. Si realizza così un equilibrio tra l'esigenza di garantire l'attuazione del Testo unico e la salvaguardia delle prerogative regionali.

Effetto esaurito e profili pratici

Trattandosi di norma transitoria con termine fissato al 2001, la disposizione ha esaurito la propria funzione tipica con il decorso del tempo. Oggi essa conserva un valore prevalentemente ricostruttivo: aiuta a comprendere il meccanismo con cui il legislatore ha inteso garantire l'attuazione del Testo unico e illustra un modello, ricorrente nel diritto pubblico, di termine per l'attività regionale accompagnato da poteri sostitutivi cedevoli. Per l'interprete, la norma e' utile come esempio del rapporto tra fonte statale e fonte regionale nella fase di attuazione di una riforma.

Casi pratici

Caso 1: comprendere il meccanismo sostitutivo

Tizio, funzionario pubblico, studia i meccanismi con cui lo Stato garantisce l'attuazione delle riforme di fronte all'inerzia regionale. L'art. 35 gli offre un modello chiaro: termine per la regione, potere sostitutivo del Governo previo confronto istituzionale e disciplina cedevole che cede il passo alla legge regionale.

Caso 2: natura cedevole della disciplina statale

Caio analizza il rapporto tra fonte statale e fonte regionale e nota come, in questa norma, la disciplina dettata dal Governo si applichi solo fino all'entrata in vigore della legge regionale. ciò gli consente di apprezzare l'equilibrio tra garanzia di attuazione della riforma e tutela dell'autonomia regionale.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 35 TUEL?

Fissa al 21 febbraio 2001 il termine per le leggi regionali previste dall'art. 33, comma 4, e, in caso di inerzia, abilita il Governo a dettare la disciplina in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

Cosa accade se la regione non rispetta il termine?

Il Governo, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata, puo' dettare la disciplina mancante in via sostitutiva, nel rispetto dei principi del Testo unico.

La disciplina statale sostitutiva e' definitiva?

No. Ha carattere cedevole: si applica solo fino all'entrata in vigore della legge regionale, in rispetto dell'autonomia della regione che eserciti la propria competenza.

Perche' e' previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata?

In attuazione del principio di leale collaborazione: anche di fronte a un'inadempienza, l'intervento sostitutivo deve passare per il confronto istituzionale tra Stato, regioni e autonomie.

La norma e' ancora operativa?

Il termine fissato al 2001 e' scaduto, quindi la disposizione ha esaurito la sua funzione tipica. Oggi rileva soprattutto sul piano ricostruttivo del rapporto Stato-regioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.