- La designazione dell'Italia nel brevetto europeo equivale al deposito di una domanda di brevetto italiano.
- La data di deposito e la priorità rivendicata si comunicano automaticamente al brevetto nazionale.
- L'effetto si produce dall'iscrizione della designazione nei registri dell'EPO.
- Sono fatte salve le ipotesi di trasformazione disciplinate dall'art. 58 CPI.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 CPI — Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260 , contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell’articolo 160-bis, comma
1. 1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell’Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall’origine, salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma
1. 1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Commento
L'articolo 55 CPI definisce gli effetti della designazione o elezione dell'Italia operata nel contesto della procedura di brevetto europeo. La disposizione completa il quadro di raccordo con la Convenzione di Monaco e con il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), assicurando un'integrazione fluida tra i diversi sistemi di tutela.
La nozione di designazione
La designazione è l'atto con cui il richiedente, al momento del deposito della domanda di brevetto europeo, indica gli Stati in cui intende ottenere la protezione. Nel sistema attuale, la designazione di tutti gli Stati membri dell'EPO è considerata implicita salvo ritiro espresso, e l'effettiva attivazione della tutela in ciascun Paese dipende dal pagamento delle relative tasse e dall'espletamento delle formalità di convalida nazionale.
Equivalenza al deposito nazionale
La norma sancisce che la designazione dell'Italia equivale al deposito di una domanda di brevetto italiano. Ne discendono importanti conseguenze: la data di deposito della domanda europea vale come data di deposito della corrispondente domanda nazionale; le priorità rivendicate sono parimenti opponibili; le anteriorità si valutano rispetto a quella data ai fini della novità e dell'attività inventiva.
L'elezione nella procedura PCT
Quando il brevetto europeo deriva da una domanda internazionale PCT, la designazione dell'Italia coincide con l'elezione dell'EPO come ufficio designato. La procedura PCT consente di rinviare di trenta mesi le scelte sulle estensioni nazionali, mantenendo la data della domanda internazionale come riferimento. Il coordinamento con l'art. 55 CPI assicura che gli effetti dell'elezione siano integralmente recepiti dall'ordinamento italiano.
Decorrenza e iscrizione
Gli effetti si producono dal momento dell'iscrizione della designazione nei registri dell'EPO, presso il quale è centralizzata la pubblicità della domanda. La gestione delle scadenze e dei rinnovi è di competenza del titolare, che deve coordinare gli obblighi nei confronti dell'EPO e quelli di convalida nazionale ai sensi della convenzione.
Riserva di trasformazione
La norma fa salve le ipotesi di trasformazione disciplinate dall'art. 58 CPI, che consentono al richiedente di convertire la domanda europea in domanda nazionale italiana al ricorrere di determinati presupposti, ad esempio in caso di mancata convalida o di rigetto da parte dell'EPO. Si tratta di uno strumento di salvataggio della tutela, utile a preservare la data di deposito già conseguita.
Domande frequenti
Cosa significa designare l'Italia nel brevetto europeo?
Significa indicare l'Italia tra gli Stati in cui il brevetto produrrà effetti. Oggi la designazione di tutti i Paesi EPO è automatica salvo ritiro espresso da parte del richiedente.
La data di deposito della domanda europea vale anche per l'Italia?
Sì, ai sensi dell'art. 55 CPI la designazione equivale al deposito di una domanda nazionale italiana, con conservazione della stessa data e delle priorità rivendicate.
Cosa accade se la domanda europea non viene concessa?
Il richiedente può, ai sensi dell'art. 58 CPI, chiedere la trasformazione della domanda europea in domanda nazionale italiana, preservando la data di deposito originaria.
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