Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 CPI – Novità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Vedi anche
→art. 30 PROPRIETA→art. 31 PROPRIETA→art. 33 PROPRIETA→art. 33-bis PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 34 CPI – Divulgazione→Art. 34 bis CPI – (Protezione temporanea dei disegni e modelli)→Art. 29 CPI – Oggetto della tutela→Art. 35 CPI – Prodotto complesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 32 CPI fissa uno dei due pilastri della registrabilità del disegno o modello, insieme al carattere individuale (art. 33 CPI). La novità è intesa come assenza di anteriorità identiche divulgate al pubblico prima della data della domanda di registrazione o, qualora rivendicata, della data di priorità ai sensi dell'art. 4 CPI.
Il concetto di identità
L'identità tra disegni o modelli non è intesa in senso letterale o assoluto: la norma specifica che due segni si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti. Si tratta di un criterio di apprezzamento sostanziale, che evita di considerare distinte minime variazioni cromatiche, dimensionali o ornamentali prive di rilevanza percettiva. L'apprezzamento avviene sul piano della percezione visiva complessiva, ed è suscettibile di valutazione tecnica caso per caso.
La data di riferimento
La data rispetto a cui valutare la novità è quella di presentazione della domanda di registrazione presso l'UIBM (o l'EUIPO per il disegno o modello dell'Unione europea), salvo che il richiedente non rivendichi la priorità. In quest'ultimo caso, il termine di confronto si sposta indietro fino alla data di priorità, in coerenza con la Convenzione di Parigi che riconosce sei mesi di priorità per disegni e modelli.
Il rilievo della divulgazione
Il concetto di novità rinvia necessariamente a quello di divulgazione, disciplinato in dettaglio dall'art. 34 CPI. In termini generali, un disegno o modello è divulgato quando è stato reso accessibile al pubblico, salvo che gli ambienti specializzati del settore non avrebbero ragionevolmente potuto conoscerlo nel corso della normale attività commerciale. La norma riserva inoltre il cosiddetto periodo di grazia (12 mesi) per le divulgazioni effettuate dall'autore stesso o derivanti da abuso, durante il quale la divulgazione non incide sulla novità.
Le strategie di gestione delle anteriorità
Sul piano operativo, chi intende registrare un disegno o modello deve effettuare ricerche di anteriorità nei database dell'UIBM, dell'EUIPO e della WIPO (sistema Hague), oltre a sondare il mercato per individuare eventuali divulgazioni informali. Il rispetto del requisito della novità ha rilievo non solo per la registrazione, ma anche per la stabilità del titolo nei successivi giudizi di nullità: anteriorità individuate dopo la registrazione possono fondare l'azione invalidante e travolgere la tutela ottenuta.
Casi pratici
Caso 1: divulgazione anteriore
Tizio deposita una domanda di registrazione per il disegno di una lampada. Successivamente emerge che, due anni prima della domanda, era stato pubblicato in una rivista di settore un modello sostanzialmente identico, che differiva solo per una sfumatura cromatica. Un concorrente, in giudizio per la nullità, dimostra che le differenze sono irrilevanti: la registrazione viene dichiarata nulla per difetto di novità ai sensi dell'art. 32 CPI.
Caso 2: periodo di grazia e divulgazione dell'autore
Caio presenta a una fiera commerciale il prototipo di un nuovo oggetto di design. Sette mesi dopo deposita la domanda di registrazione. Pur essendo intervenuta una divulgazione anteriore, la stessa proviene direttamente dall'autore e rientra nel periodo di grazia previsto dall'art. 34 CPI: la novità non risulta compromessa, e il disegno o modello può essere validamente registrato.
Domande frequenti
Quando un disegno o modello è considerato nuovo?
Secondo l'art. 32 CPI, è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
Cosa si intende per dettagli irrilevanti?
Si tratta di differenze minime e prive di valore percettivo, come piccole variazioni cromatiche o dimensionali che non alterano l'impressione visiva complessiva. La valutazione è tecnica e va condotta caso per caso.
Cosa succede se ho presentato il prodotto in una fiera prima del deposito?
Se la divulgazione proviene dall'autore o dal suo avente causa e la domanda è depositata entro 12 mesi (periodo di grazia ex art. 34 CPI), la novità non è compromessa. Diversamente, la divulgazione anteriore può precludere la registrazione.