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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Aggiorna il d.lgs. 121/2018 sull'esecuzione delle pene a carico di condannati minorenni.
  • Sostituisce il riferimento ai vecchi "percorsi di mediazione" con quello ai "programmi di giustizia riparativa" disciplinati dal decreto attuativo della L. 134/2021.
  • Introduce l'art. 1-bis: in ogni fase dell'esecuzione l'autorità giudiziaria può inviare il minore ai programmi di giustizia riparativa.
  • Il giudice valuta partecipazione ed eventuale esito riparativo ai fini di misure di comunità, alternative e liberazione condizionale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 84 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1 . Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 »; b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1-bis (Giustizia riparativa). –

1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.». Note all’art. 84: – Si riporta il testo dell’ articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’ articolo 1, comma 82 , 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 , come modificato dal presente decreto: “Art. 1 (Regole e finalità dell’esecuzione). –

1. Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale , della legge 26 luglio 1975, n. 354 , del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 .

2. L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 . Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Commento

L'art. 84 estende l'impatto della riforma Cartabia anche all'esecuzione penale minorile, intervenendo sul d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. La logica è coerente con l'intero impianto del decreto: la giustizia riparativa non resta confinata alla fase cognitiva, ma diventa risorsa utilizzabile dall'inizio del procedimento fino alla fine della pena.

Aggiornamento terminologico ma sostanziale

Al primo comma, la lettera a) sostituisce nella vecchia formulazione dell'art. 1, comma 2, l'espressione "percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato" con un rinvio diretto ai "programmi di giustizia riparativa" disciplinati dal decreto attuativo della legge delega n. 134/2021. La modifica non è solo lessicale: con essa il legislatore aggancia la disciplina minorile alla normativa generale unitaria sulla giustizia riparativa introdotta dalla Cartabia.

Il nuovo art. 1-bis

Il vero cuore della norma è l'inserimento dell'art. 1-bis nel d.lgs. 121/2018. Esso stabilisce due principi: (a) l'autorità giudiziaria, in qualsiasi fase dell'esecuzione, può inviare il minore condannato ai programmi riparativi previa adeguata informazione e su base volontaria; (b) il giudice, ai fini delle misure penali di comunità, delle altre alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma e l'eventuale esito riparativo.

La clausola di non discriminazione

Il comma 2 dell'art. 1-bis chiude con una clausola fondamentale: il giudice non può tenere conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione o del mancato esito riparativo. Si tratta della traduzione, sul piano minorile, di un principio cardine della disciplina generale: la giustizia riparativa è opportunità, mai obbligo, e l'esito sfavorevole non si converte in danno per il condannato.

Coordinamento con il principio educativo del processo minorile

L'inserimento di questa disciplina si salda perfettamente con la ratio educativa che governa l'intera giustizia minorile dal 1988: la pena del minore tende alla responsabilizzazione e al pieno sviluppo psico-fisico. La giustizia riparativa, con la sua attenzione alla relazione tra autore e vittima, è uno strumento naturale per perseguire questi obiettivi.

Domande frequenti

L'invio al programma riparativo è obbligatorio nell'esecuzione minorile?

No. L'autorità giudiziaria può disporlo, ma sempre previa adeguata informazione del minore e su base volontaria. Senza consenso libero non si avvia il programma.

Cosa accade se il minore decide di interrompere il programma?

La norma è esplicita: il giudice non tiene conto della mancata effettuazione, dell'interruzione o del mancato esito riparativo. L'interruzione non può tradursi in un effetto negativo per il condannato.

L'esito positivo del programma può favorire la liberazione condizionale?

Sì, il giudice è tenuto a valutare partecipazione e esito riparativo ai fini delle misure di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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