- L'art. 19 CPI individua i soggetti legittimati a chiedere la registrazione di un marchio d'impresa.
- Legittimato è chi utilizza il segno o si propone di utilizzarlo per prodotti o servizi della propria attività.
- Anche le amministrazioni pubbliche possono registrare marchi nell'ambito delle proprie funzioni.
- Il marchio depositato in mala fede è soggetto a sanzione di nullità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 CPI — Diritto alla registrazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente.
Commento
L'art. 19 CPI affronta la questione della legittimazione a chiedere la registrazione del marchio. È una norma che bilancia apertura del sistema e tutela contro abusi, soprattutto in materia di depositi in mala fede.
L'ampia legittimazione
Può ottenere la registrazione chi utilizza o si propone di utilizzare il marchio nella fabbricazione, commercio o prestazione di servizi della propria attività. La formulazione è ampia: non occorre dimostrare un uso attuale, ma è sufficiente l'intenzione di utilizzare il segno per un'attività propria. La norma riconosce così la possibilità di registrazioni preventive, in vista di lanci di nuovi prodotti o servizi.
Le amministrazioni pubbliche
L'art. 19 estende la legittimazione anche alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle territoriali. Queste possono registrare marchi nell'ambito delle proprie funzioni, ad esempio per valorizzare iniziative culturali, turistiche o promozionali del territorio. La norma è coerente con l'apertura del codice anche ai soggetti che non hanno finalità lucrative ma operano comunque sul mercato.
Il deposito in mala fede
Un punto centrale è il divieto del deposito in mala fede. La norma stabilisce che il marchio registrato in mala fede è nullo. Si tratta di una clausola di sistema che colpisce comportamenti opportunistici, come la registrazione di marchi che altri operatori intendono utilizzare, la registrazione di segni noti all'estero ma non ancora protetti in Italia, o la registrazione difensiva fatta per impedire l'attività concorrente altrui.
L'individuazione della mala fede
La giurisprudenza ha sviluppato criteri analitici per accertare la mala fede. Si valutano, in linea generale, la conoscenza pregressa dell'uso altrui, l'intenzione di ostacolare un concorrente, l'assenza di un genuino interesse all'uso del segno per la propria attività, eventuali contatti commerciali precedenti tra le parti. La valutazione è complessiva e tiene conto del contesto temporale ed economico in cui è avvenuto il deposito.
Implicazioni operative
La norma incoraggia un approccio strategico alla registrazione, distinguendo nettamente tra deposito legittimo (anche in via preventiva) e deposito opportunistico. Le imprese che ritengono di essere vittime di un deposito in mala fede possono agire in via di opposizione, di nullità o di revoca, con strumenti che mirano a ripristinare l'integrità del registro. Anche l'azione di rivendica del marchio è un mezzo di tutela disponibile, qualora ricorrano i presupposti.
Domande frequenti
Chi può chiedere la registrazione di un marchio?
Chi utilizza o si propone di utilizzare il marchio per prodotti o servizi della propria attività, comprese le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni.
Cosa significa deposito in mala fede?
È il deposito effettuato senza una genuina intenzione di utilizzare il segno, in genere per ostacolare un concorrente o approfittare di un'attività altrui di cui si è venuti a conoscenza. Il marchio così depositato è nullo.
Posso registrare un marchio prima di iniziare l'attività?
Sì. L'art. 19 CPI consente la registrazione anche a chi si proponga di utilizzare il marchio, purché vi sia una concreta intenzione di farlo per prodotti o servizi della propria attività.
Vedi anche