Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 83 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1 . All’ articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , dopo le parole «persona offesa dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni». Note all’art. 83: – Si riporta il testo dell’articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , come modificato dal presente decreto: “Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova). –

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma

2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.”.

In sintesi

  • Modifica l'art. 28 del d.P.R. 448/1988 sulla sospensione del processo minorile con messa alla prova.
  • Il giudice può ora formulare al minore l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ricorrano le condizioni.
  • Si rafforza la prospettiva educativa e di responsabilizzazione tipica del processo penale minorile.
  • L'invito si aggiunge - non sostituisce - alle prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato.
Indice dei contenuti

L'art. 83 interviene sul d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (processo penale minorile) per innestare anche nel rito a misura del minorenne la prospettiva della giustizia riparativa, uno dei pilastri della riforma Cartabia.

Il contesto della messa alla prova minorile

La messa alla prova ex art. 28 del d.P.R. 448/1988 esiste fin dal 1988 ed è la misura cardine del processo penale minorile: il giudice può sospendere il processo, affidare il minore ai servizi minorili e impartire prescrizioni dirette a riparare il reato e favorire la conciliazione con la persona offesa. La modifica del 2022 non altera questa struttura, ma vi aggiunge un tassello.

Cosa cambia con la riforma

All'art. 28, comma 2, dopo le parole "persona offesa dal reato" sono aggiunte le parole "nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni". L'intervento è chirurgico ma significativo: la giustizia riparativa entra a pieno titolo tra gli strumenti utilizzabili dal giudice minorile per orientare la messa alla prova.

La natura facoltativa dell'invito

L'invito è formulato dal giudice quando ricorrono le condizioni: si rinvia quindi alla disciplina generale della giustizia riparativa contenuta nel decreto stesso (artt. 42 e seguenti), che richiede consenso libero, informato e revocabile delle parti, idoneità del programma e valutazione caso per caso. Trattandosi di minorenni si applicano inoltre cautele rafforzate, in linea con l'orientamento internazionale a tutela del minore autore di reato.

Coordinamento con la disciplina transitoria

L'art. 92, comma 2-bis, posticipa l'efficacia delle disposizioni in materia di giustizia riparativa - compresa quella in commento - a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Il legislatore ha concesso alla rete di servizi minorili il tempo per attrezzarsi e ai centri territoriali di completare le procedure di ricognizione e accreditamento.

Casi pratici

Caso 1: minore e vittima coetanea

Tizio, sedicenne, è imputato per lesioni nei confronti di Caio, suo compagno di scuola. Su richiesta concorde delle parti, il giudice dispone la sospensione del processo, affida Tizio ai servizi minorili e gli formula l'invito a partecipare a un programma di mediazione. L'esito positivo viene valutato in chiave educativa.

Caso 2: vittima non disponibile

Sempronio è imputato per furto. La persona offesa rifiuta di partecipare al programma riparativo. Il giudice, considerata l'assenza delle condizioni, non formula l'invito e prosegue con la messa alla prova "classica", con prescrizioni di studio e lavoro socialmente utile.

Domande frequenti

Il giudice minorile è obbligato a invitare il minore al programma riparativo?

No, si tratta di una facoltà che presuppone la valutazione delle condizioni concrete (idoneità del minore, disponibilità di un programma adeguato, consenso della persona offesa). La norma usa l'espressione "può formulare l'invito".

Il rifiuto del minore di partecipare al programma riparativo pregiudica la messa alla prova?

No. La disciplina generale della giustizia riparativa esclude che il rifiuto o l'esito non riparativo possa essere valutato sfavorevolmente. L'adesione resta volontaria e revocabile.

Da quando si applica la modifica?

Dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto, in coerenza con l'art. 92, comma 2-bis, che differisce nel tempo l'efficacia delle disposizioni sulla giustizia riparativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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