- Aggiorna l'art. 3 del T.U. casellario giudiziale (d.P.R. 313/2002) per allinearlo alle nuove pene sostitutive Cartabia.
- Sostituisce la lettera g) sui provvedimenti di condanna alle pene sostitutive e ai provvedimenti di conversione ex art. 66 e 72 L. 689/1981.
- Introduce la nuova lettera g-bis) dedicata alle conversioni ex artt. 71, 102, 103 e 108 L. 689/1981 e art. 55 d.lgs. 274/2000.
- Garantisce tracciabilità delle nuove pene sostitutive nel casellario, requisito essenziale per controlli di recidiva e benefici penitenziari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 82 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1 . All’ articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma , e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;» e dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71 , 102 , 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e di cui all’ articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ;». Note all’art. 82: – Si riporta il testo dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), come modificato dal presente decreto: “Art. 3 (Provvedimenti iscrivibili). –
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale , salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’ articolo 162, del codice penale , sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’ articolo 131-bis del codice penale ; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma , e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71 , 102 , 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all’ articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5 , 657 e 663, del codice di procedura penale ; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’ articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’ articolo 464-septies del codice di procedura penale ; i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’ articolo 420-quater del codice di procedura penale ; l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’ articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327 ; o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’ articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , e successive modificazioni; p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno; q); r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’ articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall’ art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ; s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’ articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall’ art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189 ; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti; u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia.”.
Commento
L'art. 82 della riforma Cartabia opera un intervento tecnico ma di rilievo sistematico: aggiorna il T.U. casellario giudiziale (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) per fare entrare nel circuito di iscrizione i nuovi provvedimenti che la riforma stessa ha creato o riorganizzato sul piano delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Perché un intervento sul casellario era inevitabile
La riforma riscrive il Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva. Senza un parallelo aggiornamento del casellario, questi provvedimenti rischierebbero di non lasciare traccia ufficiale, compromettendo la valutazione della recidiva, dei precedenti rilevanti per l'applicazione di benefici e dell'eventuale conversione successiva.
La nuova lettera g) e la lettera g-bis)
La lettera g) accorpa, in modo chiaro, due categorie di provvedimenti: le condanne definitive alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione previsti dagli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della L. 689/1981. La nuova lettera g-bis) intercetta invece i provvedimenti di conversione di natura sanzionatoria, in particolare quelli ex artt. 71, 102, 103 e 108 L. 689/1981 e l'art. 55 del d.lgs. 274/2000 in materia di competenza penale del giudice di pace.
Effetti pratici per il condannato e per gli operatori
L'iscrizione comporta che, in caso di nuovo procedimento, il giudice avrà cognizione completa dei precedenti anche per le pene sostitutive. Per il difensore significa monitorare con attenzione le richieste di certificato e, ove possibile, valutare la richiesta di rilascio del certificato selettivo. Per gli uffici esecuzione la norma offre uno strumento essenziale di coordinamento con la magistratura di sorveglianza.
Coordinamento con la disciplina transitoria
L'art. 97 bis del decreto chiarisce che, ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive nel testo previgente, continua ad applicarsi la lettera g) nella sua formulazione originaria. Si crea così una linea di confine temporale netta tra vecchio e nuovo regime, evitando dubbi su quali provvedimenti debbano transitare nel casellario secondo le regole introdotte dalla riforma.
Domande frequenti
Quali provvedimenti vengono iscritti per effetto del nuovo art. 3 lett. g)?
Le condanne definitive alle nuove pene sostitutive (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva) e i provvedimenti di conversione richiamati dagli artt. 66, terzo comma, e 72, quarto comma, L. 689/1981.
Cosa cambia con la lettera g-bis?
Vengono iscritti anche i provvedimenti di conversione previsti dagli artt. 71, 102, 103 e 108 della L. 689/1981 e dall'art. 55 del d.lgs. 274/2000, finora privi di una collocazione precisa nel catalogo del casellario.
L'iscrizione compare nel certificato richiesto dal privato?
Il certificato selettivo richiesto dal privato cittadino contiene un sottoinsieme limitato delle iscrizioni; la disciplina di dettaglio del T.U. casellario regola quali provvedimenti emergano in funzione del tipo di certificato (generale, penale, selettivo).
Vedi anche