- Inserimento del favor verso programmi di giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario (art. 13).
- Nuovo art. 15-bis sull'invio dei condannati ai programmi riparativi in qualsiasi fase dell'esecuzione.
- Valorizzazione dell'esito riparativo per lavoro esterno, permessi premio, misure alternative.
- Estensione dell'affidamento in prova ai condannati alle pene sostitutive di semilibertà/detenzione domiciliare.
- Coordinamento con la pena pecuniaria sostitutiva nell'art. 47 ord. pen.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1 . Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»; b) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis (Giustizia riparativa). –
1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»; c) all’articolo 47:
1. dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale , in quanto compatibile.»;
2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» è inserito il seguente periodo: «A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «già riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita». Note all’art. 78: – Si riporta il testo degli articoli 13 e 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal presente decreto: “Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). – Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.” “Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). – 1.Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma
2. 3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma
2. 3-ter. L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’ articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale , in quanto compatibile.
4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma
10. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita. 12-bis.All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo
54. Si applicano gliarticoli 69, comma 8, e 69-bisnonché l’articolo 54, comma 3.”.
Commento
L'articolo 78 è di particolare rilievo sistematico: introduce nell'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) la giustizia riparativa come istituto strutturale, non piu solo come opzione facoltativa. Modifica inoltre l'art. 47 sull'affidamento in prova per coordinare le misure alternative con il nuovo sistema delle pene sostitutive.
Il favor riparativo nell'art. 13 ord. pen.
La lettera a) inserisce all'art. 13 (Individualizzazione del trattamento) un nuovo comma: Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa. È una clausola programmatica che impone all'amministrazione penitenziaria un orientamento: la giustizia riparativa non è un'opzione marginale, ma un'opzione da favorire attivamente nel quadro del trattamento individualizzato.
L'art. 15-bis: invio ai programmi
La lettera b) introduce l'art. 15-bis (Giustizia riparativa) che disciplina l'invio dei condannati ai programmi: in qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita giudiziaria puo disporre l'invio dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa, previa adeguata informazione e su base volontaria. È un meccanismo ampio: non vi sono restrizioni di tipologia di reato o di durata della pena. La volontarieta è preservata, ma la promozione è strutturale.
La valorizzazione dell'esito riparativo
Il secondo comma del nuovo art. 15-bis è cruciale: la partecipazione al programma e l'eventuale esito riparativo sono valutati per l'assegnazione al lavoro esterno, la concessione dei permessi premio, le misure alternative alla detenzione del capo VI e la liberazione condizionale. È una valorizzazione robusta: la giustizia riparativa diventa elemento di valutazione strutturale per la concessione di tutti i principali benefici penitenziari.
Il principio di non-pregiudizio confermato
Il terzo comma del nuovo art. 15-bis riprende il principio dell'art. 58: non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione o del mancato esito riparativo. È un'estensione fondamentale del principio al contesto penitenziario: il detenuto che non partecipa o non completa il programma non subisce conseguenze penalizzanti nella concessione dei benefici.
Le modifiche all'art. 47 ord. pen. - affidamento in prova
La lettera c) modifica l'art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale) introducendo un nuovo comma 3-ter: l'affidamento in prova puo essere concesso anche ai condannati a pene sostitutive di semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva (art. 71), dopo l'espiazione di almeno meta della pena. È una previsione tecnica importante: crea un ponte tra il sistema delle pene sostitutive e quello delle misure alternative.
Le condizioni dell'affidamento dopo pena sostitutiva
Il nuovo comma 3-ter richiede: espiazione di almeno meta della pena (sostitutiva), comportamento adeguato del condannato, idoneita dell'affidamento alla rieducazione, garanzia di prevenzione del pericolo di reiterazione. Si applica l'art. 678, comma 1-ter, c.p.p. per il rito davanti al tribunale di sorveglianza. È un istituto pensato per chi, durante l'esecuzione della pena sostitutiva, dimostra di poter accedere a una forma ancora piu inclusiva di reinserimento.
L'esito riparativo nell'art. 47, comma 12
La modifica al comma 12 dell'art. 47 inserisce l'esito riparativo tra gli elementi valutabili: tipicamente, le pene accessorie perpetue possono essere oggetto di riabilitazione attraverso un percorso di affidamento in prova ben riuscito; ora, l'esito riparativo concorre alla valutazione complessiva. È un'innovazione che valorizza la qualita umana del percorso, non solo l'assenza di violazioni.
Le disagiate condizioni patrimoniali
Sempre nell'art. 47, comma 12, è inserito il riferimento alle disagiate condizioni economiche e patrimoniali e alla pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita. Sono integrazioni che adeguano la disciplina alla nuova architettura del sistema sanzionatorio (con le pene pecuniarie sostitutive del nuovo art. 53 L. 689/1981).
Impatto su detenuti e operatori penitenziari
Per i detenuti, l'art. 78 apre opportunita rilevanti: la partecipazione a un programma riparativo diventa una leva strategica per l'accesso ai benefici (permessi, lavoro esterno, misure alternative). Per gli educatori e gli operatori penitenziari, il programma riparativo si integra nel trattamento individualizzato. Per i Centri (art. 63), il bacino dei programmi si amplia significativamente includendo la popolazione penitenziaria.
Impatto sulla magistratura di sorveglianza
Per il tribunale e il magistrato di sorveglianza, la giustizia riparativa diventa elemento di valutazione strutturale. La giurisprudenza dovra elaborare criteri per apprezzare il peso dell'esito riparativo nelle decisioni sui benefici, evitando automatismi (esito positivo = beneficio) ma valorizzando il percorso compiuto. L'integrazione con le valutazioni tradizionali (gravita del reato, condotta in carcere, prognosi) sara un terreno di nuovo equilibrio interpretativo.
Domande frequenti
La partecipazione al programma riparativo è obbligatoria?
No, è sempre volontaria. Il principio di volontarieta - cardine del decreto Cartabia - è ribadito anche nell'art. 15-bis ord. pen.: nessuno puo essere costretto a partecipare. La mancata partecipazione, peraltro, non comporta conseguenze sfavorevoli.
L'esito riparativo garantisce automaticamente la concessione di un beneficio?
No, è uno degli elementi valutati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza. Concorre con altri elementi (gravita del reato, condotta in carcere, prognosi). L'esito positivo è un fattore favorevole, ma non determinante in via automatica.
Come si accede al programma dal carcere?
Tipicamente attraverso la direzione dell'istituto e l'educatore, che orientano il detenuto al Centro distrettuale per la giustizia riparativa. Il magistrato di sorveglianza puo disporre l'invio anche d'ufficio, previa adeguata informazione del detenuto.
Vedi anche