- L'art. 11 CPI disciplina il marchio collettivo, registrabile da persone giuridiche pubbliche o da associazioni di categoria.
- Il marchio collettivo serve a garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi degli aderenti.
- La domanda di registrazione deve essere accompagnata da un regolamento d'uso che disciplina condizioni e controlli.
- L'istituto è uno strumento importante per la valorizzazione di filiere produttive territoriali e settoriali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 11 CPI — Marchio collettivo
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile , possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-bis ; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo 185 .
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione
In sintesi
Il marchio collettivo è uno strumento di particolare rilievo, soprattutto per il sistema produttivo italiano fondato su consorzi, distretti e associazioni di categoria. L'art. 11 CPI ne definisce il regime, distinguendolo dal marchio d'impresa individuale per soggetto titolare e funzione tipica.
I soggetti legittimati alla registrazione
Possono richiedere la registrazione di un marchio collettivo le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. La norma esclude espressamente le società commerciali, in coerenza con la finalità mutualistica e di garanzia del marchio collettivo. Il titolare non utilizza in proprio il segno per fabbricare o commerciare beni: opera, invece, come garante e controllore della qualità o dell'origine.
La funzione del marchio collettivo
A differenza del marchio d'impresa, che identifica la provenienza da una singola impresa, il marchio collettivo certifica caratteristiche comuni a una pluralità di operatori: l'appartenenza a una determinata categoria, l'origine geografica, la conformità a determinate caratteristiche qualitative o produttive. Il pubblico, scegliendo un prodotto con marchio collettivo, riceve un'informazione aggiuntiva, fondata sul controllo svolto dall'ente titolare.
Il regolamento d'uso
Pilastro del marchio collettivo è il regolamento d'uso, che deve accompagnare la domanda di registrazione. Esso definisce i soggetti legittimati a utilizzare il segno, le caratteristiche dei prodotti o servizi, le modalità di controllo, le sanzioni per gli aderenti che non rispettano le regole. Il regolamento è documento centrale anche in caso di contenziosi: la sua violazione può comportare la cessazione del diritto di uso da parte del singolo affiliato.
Il rapporto con le indicazioni geografiche
Il marchio collettivo è uno strumento autonomo rispetto al regime delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, ma può essere utilizzato in sinergia per valorizzare prodotti tipici. Spesso i consorzi di tutela utilizzano sia il riconoscimento DOP/IGP, di matrice europea, sia un marchio collettivo che identifica visivamente i produttori aderenti.
Controlli e responsabilità
Il titolare del marchio collettivo è tenuto a verificare il rispetto del regolamento e a intervenire in caso di violazioni. La giurisprudenza ha sottolineato come una gestione lasca dei controlli possa pregiudicare la stessa validità del marchio, in quanto il segno perderebbe la propria funzione di garanzia. L'efficacia del marchio collettivo dipende quindi tanto dalla registrazione quanto dalla concreta capacità di vigilanza dell'ente titolare.
Domande frequenti
Chi può registrare un marchio collettivo?
Possono farlo persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Sono escluse, in linea generale, le società commerciali di cui al libro V del codice civile.
A cosa serve un marchio collettivo?
A garantire caratteristiche comuni — come origine, natura o qualità — dei prodotti o servizi degli aderenti, fornendo al pubblico un'informazione aggiuntiva rispetto al singolo marchio d'impresa.
Cosa deve contenere il regolamento d'uso?
Le condizioni di utilizzo del marchio, i soggetti legittimati, le caratteristiche dei prodotti o servizi e le modalità di controllo, oltre alle sanzioni applicabili in caso di violazione.