Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 CPI – Ritratti di persone, nomi e segni notori

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma

1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21, comma

1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

In sintesi

  • L'art. 8 CPI disciplina i ritratti di persone, i nomi e i segni notori, subordinandone la registrazione al consenso degli aventi diritto.
  • Per i ritratti è richiesto il consenso della persona ritratta e, dopo la morte, dei congiunti.
  • I nomi delle persone diversi dal richiedente possono essere registrati solo se l'uso non lede la reputazione altrui.
  • I segni notori in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo possono essere registrati solo dagli aventi diritto.
Indice dei contenuti

L'art. 8 CPI tutela la dignità personale e i diritti di soggetti il cui nome, ritratto o segno distintivo è dotato di una rilevanza pubblica che ne fa un potenziale richiamo commerciale. La norma definisce le condizioni in cui questi elementi possono entrare nel patrimonio dei segni distintivi d'impresa.

I ritratti di persone

La registrazione di un ritratto come marchio richiede in linea generale il consenso della persona ritratta. Dopo la sua morte, occorre il consenso del coniuge e dei figli, oppure, in loro mancanza, dei genitori o di altri parenti, secondo l'ordine indicato. La regola riflette il valore non patrimoniale dell'immagine personale, che resta nella disponibilità della persona e, dopo la sua scomparsa, dei suoi familiari più stretti.

I nomi di persona

L'art. 8 distingue tra il nome del richiedente e i nomi di altre persone. Il primo può essere registrato liberamente, salvo i limiti generali (decettività, anteriorità, eccetera). I nomi di soggetti diversi possono essere registrati solo se non recano pregiudizio alla loro fama, credito o decoro. Spetta poi, in via residuale, all'autorità competente o al giudice valutare se l'uso del nome altrui sia idoneo a creare confusione o ad approfittare indebitamente della reputazione altrui.

I segni notori

La disposizione protegge anche i segni notori in ambito artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, nonché le denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti non aventi finalità economiche. Tali segni possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso. La ratio è chiara: evitare che il valore reputazionale costruito in un ambito non commerciale venga sfruttato indebitamente da terzi che non hanno contribuito alla sua creazione.

Il rapporto con il diritto all'immagine e all'identità personale

L'art. 8 si intreccia con la disciplina civilistica della tutela del nome (artt. 6-7 c.c.) e dell'immagine (art. 10 c.c.), nonché con la legge sul diritto d'autore in materia di ritratto. Il quadro complessivo è coerente: la rilevanza identitaria della persona non può essere mercificata senza il suo consenso o quello dei soggetti legittimati a manifestarlo.

Implicazioni operative

Nella prassi, chi intende utilizzare in chiave commerciale il ritratto, il nome o un segno notorio di terzi deve sempre munirsi di un consenso esplicito, preferibilmente formalizzato in un contratto che definisca durata, ambito, prodotti o servizi e corrispettivi. L'UIBM, in sede di esame, può rilevare profili di carenza, ma il presidio principale resta affidato all'iniziativa dell'interessato, tramite opposizione o azione di nullità.

Casi pratici

Caso 1: nome di personaggio noto

Tizio è un noto sportivo. Caio, senza autorizzazione, deposita come marchio il nome di Tizio per una linea di abbigliamento. Tizio può agire per la nullità del marchio, invocando l'art. 8 CPI, dato che il segno notorio appartiene alla sua sfera personale e poteva essere registrato solo con il suo consenso.

Caso 2: ritratto di persona deceduta

Un'impresa intende lanciare una linea di prodotti utilizzando l'immagine di una figura storica recentemente scomparsa. Per registrare il ritratto come marchio deve ottenere il consenso dei familiari indicati dall'art. 8 CPI; in assenza del consenso, il marchio non può essere validamente registrato.

Domande frequenti

Posso registrare il ritratto di una persona come marchio?

Solo con il consenso della persona ritratta. Dopo la morte serve il consenso dei familiari indicati dall'art. 8 CPI.

Posso registrare il nome di una persona famosa?

No, salvo che si tratti del proprio nome o si disponga del consenso dell'avente diritto. I nomi di terzi possono essere registrati solo se non ledono fama, credito o decoro.

Cosa sono i segni notori protetti dall'art. 8 CPI?

Sono segni dotati di rilevanza in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. Possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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