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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 5 CPI codifica il principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale.
  • Una volta messo in commercio nello Spazio Economico Europeo dal titolare o con il suo consenso, il prodotto può circolare liberamente.
  • L'esaurimento non opera quando il titolare ha motivi legittimi di opposizione, tipicamente per modifiche o alterazioni del prodotto.
  • Il principio bilancia la tutela del titolare con la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5 CPI — Esaurimento

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica . . . quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti: a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma; b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un’esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.

Commento

Il principio di esaurimento rappresenta uno snodo fondamentale del diritto industriale: definisce fino a che punto il titolare può continuare a controllare la circolazione di un prodotto protetto dopo la sua prima immissione sul mercato. L'art. 5 CPI traduce in norma nazionale un istituto sviluppato in via giurisprudenziale a livello europeo e poi codificato nelle direttive comunitarie.

La logica del principio

Il diritto di esclusiva non è inesauribile. Una volta che il titolare ha esercitato il proprio diritto immettendo il prodotto nel mercato, non può più opporsi alle successive operazioni di circolazione che riguardano quegli stessi esemplari. La ratio è duplice: da un lato, premiare il titolare consentendogli di ottenere un compenso adeguato al momento della prima vendita; dall'altro, evitare che il diritto di proprietà industriale si trasformi in uno strumento di compartimentazione dei mercati.

L'ambito territoriale dell'esaurimento

La norma adotta l'esaurimento di tipo comunitario (oggi unionale, esteso allo Spazio Economico Europeo). Significa che la circolazione libera si attiva solo se l'immissione sul mercato è avvenuta in uno Stato membro dell'UE o aderente al SEE, a opera del titolare o con il suo consenso. Le importazioni parallele dall'esterno dello Spazio richiedono un'analisi più stringente: il titolare può, in via generale, opporvisi.

I motivi legittimi di opposizione

Il principio non è assoluto. Il titolare può comunque opporsi alla circolazione quando ricorrono motivi legittimi, in particolare quando le condizioni del prodotto sono state modificate o alterate dopo la sua messa in commercio. Tipici esempi riguardano il riconfezionamento di prodotti farmaceutici, l'apposizione di etichette aggiuntive che ne deturpano l'aspetto o la rimozione di codici identificativi. La giurisprudenza europea ha definito condizioni puntuali per valutare la legittimità di tali interventi.

Applicazioni nei diversi titoli

L'esaurimento opera in modo analogo per tutti i diritti di proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli. Tuttavia, ciascun istituto presenta sfumature specifiche. Per i marchi, ad esempio, la giurisprudenza ha dedicato particolare attenzione ai problemi del riconfezionamento dei farmaci e all'uso del marchio per la rivendita di prodotti usati. Per i brevetti, è centrale la distinzione tra prodotto e processo, con riflessi sulla circolazione dei pezzi di ricambio.

Implicazioni economiche

Il principio è la chiave per la sostenibilità del mercato interno e per fenomeni quali le importazioni parallele tra Stati membri. Per le imprese, comprenderne i limiti significa pianificare strategie di distribuzione coerenti, evitando di scivolare in pratiche di compartimentazione contrarie al diritto della concorrenza e della libera circolazione.

Domande frequenti

Cosa significa esaurimento dei diritti di proprietà industriale?

Significa che, una volta che il prodotto protetto è stato messo in commercio dal titolare o con il suo consenso nello Spazio Economico Europeo, il titolare non può più opporsi alla sua successiva circolazione, salvo motivi legittimi.

L'esaurimento si applica anche alle importazioni da Paesi extra UE?

In linea generale no. L'esaurimento previsto dall'art. 5 CPI è di tipo unionale: opera solo per i prodotti immessi sul mercato all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Quando il titolare può comunque opporsi alla circolazione?

Il titolare può opporsi quando sussistono motivi legittimi, tipicamente legati al fatto che le condizioni del prodotto sono state modificate, alterate o riconfezionate in modo pregiudizievole.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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