Art. 63 D.Lgs. 150/2022 — Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all’articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del Comune sede dell’ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d’intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l’insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l’offerta dell’intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All’attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 D.Lgs. 504/1995 — Licenze di esercizio e diritti annuali
- Articolo 63 L. 184/1983: Modifica del capo II del titolo VIII del codice civile
- Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroghe per operatori specifici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)