Testo dell'articoloVigente
Art. 63 D.Lgs. 150/2022 – Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all’articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati del Comune sede dell’ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d’intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l’insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l’offerta dell’intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All’attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 63 è la norma istitutiva dei Centri per la giustizia riparativa: la spina dorsale operativa del sistema. La scelta del legislatore è quella della prossimita territoriale e della delega agli enti locali, configurando un modello multilivello in cui lo Stato definisce le regole (artt. 61, 62) e i Comuni o le Province erogano materialmente i servizi.
L'istituzione presso gli enti locali
Il primo comma sancisce che i Centri sono istituiti presso gli enti locali. Non sono organi dello Stato ne strutture giudiziarie: appartengono al sistema delle autonomie territoriali, a sottolineare il carattere comunitario e non punitivo della giustizia riparativa. La collocazione presso enti locali rafforza anche il radicamento territoriale, essenziale per intercettare i bisogni reali di vittime e autori.
La Conferenza locale di distretto
Il secondo comma istituisce, per ogni distretto di Corte d'appello (in Italia sono 26), una Conferenza locale di coordinamento. Vi partecipano: Ministero della giustizia, Regioni, Province, Citta metropolitane, Comuni sede di uffici giudiziari, Comuni con esperienze di giustizia riparativa attive. La Conferenza è convocata e coordinata dal Ministro almeno annualmente, in videoconferenza.
La funzione di affidamento
Il quinto comma assegna alla Conferenza locale una funzione cruciale: dopo aver effettuato la ricognizione delle esperienze attive e aver sentito gli esperti, il Presidente della Corte d'appello, il Procuratore generale e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, la Conferenza individua mediante protocollo d'intesa uno o piu enti locali cui affidare la gestione dei Centri. È un procedimento concertato e multistakeholder che coinvolge anche i vertici giudiziari del distretto.
I criteri di affidamento
Il legislatore fissa tre criteri vincolanti: fabbisogno territoriale, copertura distrettuale dell'intera gamma dei programmi, rispetto dei LEP e dei principi del decreto. Il primo criterio impone analisi del bacino di utenza; il secondo richiede che i Centri, presi insieme, offrano tutti i tipi di programmi (mediazione vittima-autore, dialogo riparativo di comunita, programmi di gruppo); il terzo richiama gli standard qualitativi.
L'invarianza finanziaria
Il sesto comma dispone che l'attuazione avvenga senza nuovi oneri. È una clausola che si combina con il Fondo di cui all'art. 67: gli enti locali ricevono trasferimenti dal Fondo per il funzionamento dei Centri (art. 67, comma 1), ma il legislatore non prevede stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni regionali e provinciali.
Impatto operativo
Per gli enti locali, l'art. 63 rappresenta una nuova competenza non obbligatoria ma incentivata: chi assume la gestione di un Centro accede ai trasferimenti del Fondo nazionale. Per gli ordini forensi, la partecipazione consultiva alla Conferenza locale è un canale di influenza sulle scelte distrettuali. Per le Corti d'appello, è l'occasione di un dialogo strutturato con il territorio. Per i cittadini, la visibilita dei Centri territoriali è il presupposto per l'accesso effettivo.
Casi pratici
Caso 1: protocollo d'intesa distrettuale
Nel distretto di Corte d'appello di Genova, la Conferenza locale ricognisce due esperienze attive (una a Genova e una a La Spezia), individua un fabbisogno di tre Centri totali per coprire l'intero territorio e firma un protocollo d'intesa con il Comune di Genova, la Provincia di Imperia e l'Unione dei Comuni della Valpolcevera. I tre enti istituiscono i propri Centri entro nove mesi, accedendo ai trasferimenti del Fondo nazionale.
Caso 2: coinvolgimento dell'avvocatura
Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, sentito in sede di Conferenza locale, segnala l'opportunita di una specializzazione di un Centro su programmi destinati a soggetti minorenni e di un altro su mediazioni in ambito societario e d'impresa. La Conferenza recepisce l'indicazione nei protocolli d'intesa, definendo missioni differenziate per i Centri di Milano e di Monza.
Domande frequenti
Un Comune puo rifiutare di istituire un Centro?
L'istituzione non è un obbligo ma una facolta, esercitata su base volontaria nell'ambito del protocollo d'intesa. Tuttavia, se il distretto non raggiunge i LEP per assenza di adesioni, scattano meccanismi correttivi di intervento sostitutivo o stimoli finanziari aggiuntivi.
Come avviene il finanziamento dei Centri istituiti?
Tramite trasferimenti dal Fondo nazionale di cui all'art. 67, calcolati con decreto annuale. Possono concorrere risorse regionali, provinciali, comunali e della Cassa delle ammende (art. 67, comma 2).
Gli avvocati possono presiedere la Conferenza locale?
No, la Conferenza è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Gli ordini forensi sono auditi nella procedura di affidamento dei Centri, ma non in veste di membri di diritto.