- Oltre alla qualifica formativa, per esercitare occorre l'iscrizione in un apposito elenco.
- L'elenco è istituito presso il Ministero della giustizia con decreto interministeriale.
- Il decreto fissa criteri di iscrizione, cancellazione, revisione e requisiti di onorabilita.
- Sono disciplinate anche le incompatibilita e l'eventuale contributo per l'iscrizione.
- L'attuazione avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.Lgs. 150/2022 — Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Oltre alla qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma
2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.
3. L’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Commento
L'articolo 60 chiude il sistema delle qualificazioni professionali avviato con l'art. 59: alla qualifica formativa si aggiunge l'iscrizione in un albo nazionale, gestito dal Ministero della giustizia. La doppia barriera - formazione + iscrizione - configura il mediatore esperto come professionista regolamentato, con un regime non dissimile da quello degli ordini professionali.
L'elenco come precondizione operativa
Il primo comma stabilisce che, oltre alla qualifica acquisita con la formazione, è necessaria l'iscrizione nell'elenco per esercitare l'attivita. È quindi un sistema cumulativo: titolo + iscrizione. Senza iscrizione, anche un soggetto formato non puo svolgere mediazione riparativa nei programmi attivati ai sensi del decreto. La previsione tutela qualita e tracciabilita del sistema professionale.
Il decreto interministeriale
Il secondo comma demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'universita, l'istituzione dell'elenco. Il decreto deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il termine è ordinatorio e, nella prassi, decreti analoghi hanno spesso superato la tempistica iniziale. Il decreto disciplina criteri di valutazione delle esperienze e competenze, criteri di iscrizione e cancellazione, modalita di revisione, incompatibilita, requisiti di onorabilita ed eventuale contributo di iscrizione.
Qualifica di formatore
Il secondo comma prevede inoltre che l'elenco riporti l'eventuale qualifica di formatori, distinguendo cosi i mediatori abilitati a tenere la formazione pratica (con i requisiti dell'art. 59, comma 7: esperienza quinquennale e competenze didattiche) dagli altri. Si crea cosi un sottoinsieme di professionisti di seconda generazione, destinati a riprodurre il sistema formativo.
Onorabilita e incompatibilita
I requisiti di onorabilita - tipicamente assenza di condanne penali rilevanti, di sanzioni disciplinari, di procedimenti di interdizione - sono comuni alle professioni regolamentate. Le incompatibilita devono essere definite con attenzione: tipicamente si tratta di evitare conflitti di interesse con altre funzioni (es. magistrato in servizio, dipendente pubblico in posizione di conflitto, professionista che assista una delle parti in un procedimento connesso).
Il contributo di iscrizione
Il decreto puo prevedere un contributo per l'iscrizione, analogo alle tasse di iscrizione agli ordini professionali. Considerato che l'art. 60, comma 3, dispone l'attuazione senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, è probabile che il contributo serva a coprire i costi gestionali dell'elenco.
Impatto pratico
Per chi intende esercitare la professione, l'iscrizione è il momento di accesso al mercato. Il decreto attuativo dovra definire anche le modalita di gestione dell'elenco (cartaceo, telematico), le modalita di consultazione pubblica e i meccanismi di interfaccia con i Centri (art. 64), che devono attingere personale dall'elenco. Per i Centri, l'iscrizione del proprio personale è garanzia di qualita e condizione di legittimita operativa.
Domande frequenti
L'iscrizione all'elenco è valida solo per il distretto di formazione?
No, l'elenco è nazionale: l'iscrizione consente di operare in tutti i Centri italiani. Resta la possibilita per i singoli Centri di selezionare i propri mediatori secondo criteri di prossimita o specializzazione.
Come avviene la verifica dell'aggiornamento delle 30 ore annue?
Le modalita saranno definite dal decreto attuativo. Tipicamente, il mediatore dovra produrre annualmente attestati di partecipazione a corsi accreditati, salvo controlli a campione.
Si puo esercitare come mediatore esperto solo come libero professionista?
Non necessariamente. L'art. 64 prevede che i Centri possano avvalersi di mediatori esperti tramite appalto, convenzione con enti del terzo settore o personale interno dell'ente locale. La forma del rapporto puo essere autonoma o subordinata.
Vedi anche