Testo dell'articoloVigente
Art. 59 D.Lgs. 150/2022 – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.
2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.
3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo
63. 4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.
5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.
6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.
7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.
8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e
9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 59 fonda il sistema professionale della giustizia riparativa italiana. Il legislatore ha scelto un modello di alta qualificazione, sia in termini di ore (240+100+30 annuali) sia di prerequisiti (laurea, prova di ammissione), allineandosi agli standard europei piu evoluti. La norma costruisce il mediatore come professionista qualificato, non come operatore generico.
L'impianto della formazione iniziale
Il terzo comma fissa quantita e composizione della formazione iniziale: almeno 240 ore d'aula, ripartite in un terzo teoriche e due terzi pratiche. La proporzione - sbilanciata sulla pratica - riflette la natura della giustizia riparativa, dove le competenze relazionali, di ascolto e di gestione del conflitto pesano piu della pura conoscenza normativa. Si aggiungono almeno 100 ore di tirocinio presso un Centro (art. 63), che garantiscono l'immersione in un contesto operativo reale.
I contenuti teorici e pratici
I commi quinto e sesto dettagliano i contenuti. La parte teorica copre principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, integrati con nozioni di diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia e vittimologia. È un curriculum ampio, che esige una preparazione interdisciplinare. La parte pratica mira a sviluppare ascolto attivo, capacita relazionali e tecniche di gestione del conflitto, con specifica attenzione a vittime, minori e soggetti vulnerabili.
Centri e Universita: la collaborazione formativa
Il settimo comma assegna alle Universita la responsabilita primaria della formazione teorica e ai Centri quella della formazione pratica, in un modello collaborativo. I formatori della parte pratica devono essere mediatori con almeno cinque anni di esperienza e competenze didattiche comprovate. È una previsione di garanzia: chi insegna la pratica deve averla effettivamente esercitata in modo significativo.
Formazione continua: l'obbligo permanente
Il quarto comma impone una formazione continua di almeno 30 ore annue. È una soglia significativa, paragonabile agli obblighi formativi delle professioni regolamentate (avvocatura, notariato). La formazione continua è dedicata ad aggiornamento teorico e pratico e allo scambio di prassi nazionali ed europee. Il modello ricalca quello dei magistrati e degli avvocati, sottolineando la dimensione professionale del mediatore.
Prerequisiti di accesso
L'ottavo comma richiede laurea e superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale. La doppia barriera (titolo + selezione) garantisce un livello qualitativo elevato. La prova attitudinale valuta predisposizione personale alla mediazione - ascolto, empatia, gestione delle emozioni - che non puo essere dedotta dal solo titolo accademico.
Decreto attuativo e calendario
Il decimo comma rinvia a un decreto interministeriale (Giustizia, Lavoro, Universita) per la definizione del dettaglio organizzativo e del calendario di entrata in vigore. È una previsione fondamentale: senza il decreto, la formazione regolamentata non puo partire, e il sistema dei mediatori esperti (art. 60) non puo costituirsi pienamente.
Impatto sul mercato professionale
La norma crea una nuova professione regolamentata, distinta da quella di avvocato o psicologo. Per gli avvocati che intendano svolgere mediazione riparativa si apre un percorso aggiuntivo significativo. Per le Universita, l'opportunita di istituire master e corsi di specializzazione. Per i Centri, la responsabilita formativa diventa centrale, oltre a quella operativa.
Casi pratici
Caso 1: il percorso di un giovane laureato
Tizio, laureato in Giurisprudenza, intende qualificarsi come mediatore. Supera la prova di ammissione, frequenta 80 ore teoriche (diritto penale, criminologia, vittimologia, principi della giustizia riparativa) e 160 ore pratiche con role-playing e simulazioni. Compie il tirocinio di 100 ore presso un Centro distrettuale. Supera la prova finale teorico-pratica e ottiene la qualifica, propedeutica all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 60.
Caso 2: aggiornamento continuo
Caia, mediatrice esperta con cinque anni di esperienza, partecipa annualmente a un programma di 30 ore: 12 ore di seminari accademici su novita normative, 12 ore di workshop pratici interregionali e 6 ore di confronto su prassi europee in collaborazione con un Centro francese. Conserva la documentazione per la verifica del rispetto degli obblighi formativi.
Domande frequenti
Possono svolgere la formazione i mediatori civili gia attivi?
La qualifica di mediatore civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010) non è di per se sufficiente: la norma richiede uno specifico percorso formativo dedicato alla giustizia riparativa. Tuttavia, il decreto attuativo puo prevedere meccanismi di riconoscimento parziale per esperienze pregresse.
Quali lauree consentono l'accesso ai corsi?
L'art. 59, comma 8, parla genericamente di laurea, senza limitazione di classe. Tipicamente i contenuti del corso favoriscono provenienze giuridiche, psicologiche, sociologiche o pedagogiche, ma il legislatore ha scelto un'apertura ampia.
Cosa succede se un mediatore non svolge le 30 ore annuali?
L'art. 60 prevede la cancellazione dall'elenco per inadempienze. Il decreto attuativo definira le modalita di verifica e gli effetti specifici del mancato aggiornamento.