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Art. 57 D.Lgs. 150/2022 — Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

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Art. 57 D.Lgs. 150/2022 — Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al termine del programma viene trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

2. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58.