Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 D.Lgs. 150/2022 – Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Al termine del programma viene trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58.
Vedi anche
→art. 55 RIFORMA→art. 56 RIFORMA→art. 58 RIFORMA→art. 59 RIFORMA→art. 183 c.p.c.→art. 129 c.p.p.→art. 519 c.p.p.→Art. 54 D.Lgs. 150/2022 – Attività preliminari→Art. 60 D.Lgs. 150/2022 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti→Art. 53 D.Lgs. 150/2022 – Programmi di giustizia riparativa→Art. 61 D.Lgs. 150/2022 – Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa→Art. 52 D.Lgs. 150/2022 – Tutela del segreto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 57 disciplina il punto di contatto formale tra il programma di giustizia riparativa e l'autorità giudiziaria: la relazione finale del mediatore. È una norma sottile, perche deve conciliare due esigenze in tensione - la riservatezza interna al programma e la necessita del giudice di disporre di elementi per le sue valutazioni - senza sacrificare ne l'una ne l'altra.
La struttura essenziale della relazione
Il primo comma identifica due contenuti minimi obbligatori: la descrizione delle attività svolte e l'esito riparativo raggiunto. La norma non chiede al mediatore di riferire il contenuto specifico degli incontri, le dichiarazioni delle parti o gli elementi emotivi del dialogo. La relazione si limita a un piano descrittivo e oggettivo: quanti incontri si sono svolti, quali tappe metodologiche sono state attraversate, quale esito - simbolico, materiale o entrambi - è stato raggiunto.
Il filtro del consenso
La seconda parte del primo comma introduce un meccanismo cruciale: le ulteriori informazioni - rispetto al minimo descrittivo - possono essere trasmesse solo su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. È la traduzione operativa del principio di riservatezza: il mediatore non puo divulgare al giudice contenuti del dialogo, salvo che le parti stesse lo richiedano. Si tutela cosi la liberta di parola nel programma, evitando che le dichiarazioni dell'autore o della vittima possano trasformarsi in materiale probatorio.
L'obbligo di comunicare l'insuccesso
Il secondo comma impone al mediatore di comunicare anche la mancata effettuazione, l'interruzione o il mancato esito. È una previsione necessaria al coordinamento processuale: il giudice deve sapere se il programma è in corso, sospeso o concluso, per assumere le proprie decisioni. La norma non chiede di motivare l'insuccesso, ma di rappresentarlo come fatto. Il richiamo all'art. 58 rafforza che questa comunicazione non puo essere usata in danno dell'autore.
La natura giuridica della relazione
La relazione del mediatore non è una perizia ne un atto processuale in senso stretto. È un atto informativo, prodotto da un soggetto qualificato esterno al processo, destinato a entrare nel fascicolo per le determinazioni del giudice. Non è impugnabile autonomamente, ma le sue eventuali inesattezze possono essere contestate dalle parti nel processo principale.
Impatto su avvocati e giudici
Per il difensore, la relazione è un elemento da conoscere e, eventualmente, da integrare con osservazioni proprie. Per il pubblico ministero, è uno strumento di valutazione utile sia in fase di archiviazione sia in giudizio. Per il giudice, fornisce la base oggettiva per l'applicazione dell'art. 58: senza relazione non è possibile valorizzare l'esito riparativo ai fini sanzionatori. È quindi un atto sensibile, che deve essere redatto con cura, precisione e neutralita.
Casi pratici
Caso 1: relazione minima dopo esito riparativo
Concluso il programma per il reato di danneggiamento, il mediatore redige una relazione di una pagina: indica il numero di incontri (quattro), le metodologie utilizzate, l'esito materiale (risarcimento integrale del danno) e l'esito simbolico (scuse formali e impegno a un percorso volontario presso un'associazione). Non riferisce il contenuto dei dialoghi. Il giudice utilizza la relazione per applicare l'art. 162-ter c.p. e dichiarare l'estinzione del reato.
Caso 2: trasmissione di informazioni ulteriori su consenso
Caia, vittima di stalking, ritiene importante che il giudice conosca le difficolta emotive incontrate negli incontri e l'evoluzione positiva di Tizio. Chiede al mediatore di trasmettere una relazione piu dettagliata. Tizio presta consenso espresso. Il mediatore allega una sezione ulteriore, premettendo che il contenuto è trasmesso con il consenso di entrambe le parti ai sensi dell'art. 57, comma 1.
Domande frequenti
Il giudice puo sentire il mediatore come testimone?
Tipicamente no, in ragione del segreto professionale del mediatore previsto da altre disposizioni del decreto. La relazione è l'unico canale formale di trasmissione di informazioni al giudice, e il suo contenuto è circoscritto dall'art. 57.
Cosa succede se la relazione contiene informazioni che le parti non hanno autorizzato?
Il mediatore deve attenersi rigorosamente al minimo informativo previsto dal comma 1. Eventuali eccessi possono essere oggetto di rilievo da parte dei difensori e, in casi gravi, configurare violazioni deontologiche.
Le parti possono visionare la relazione prima dell'invio al giudice?
La norma non lo prevede espressamente, ma la prassi consolidata nei modelli europei di giustizia riparativa raccomanda che la relazione sia condivisa con le parti, soprattutto quando contiene informazioni sull'esito raggiunto.