In sintesi
- Le PA pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione.
- I dati personali eventualmente presenti vanno anonimizzati nella pubblicazione.
- Si pubblica la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile sul bilancio.
- La pubblicazione include relazioni su variazioni di bilancio e conto consuntivo o bilancio di esercizio.
- Sono pubblicati anche tutti i rilievi della Corte dei conti non recepiti sull'organizzazione e attività dell'ente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali
- Art. 31 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 31 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi volontari
- Art. 31 CAD — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 31 affronta il versante dei controlli interni ed esterni sull'amministrazione, imponendo la pubblicazione degli atti più significativi prodotti da organismi indipendenti di valutazione, organi di revisione e Corte dei conti. È una norma cruciale per chiudere il ciclo della trasparenza: senza la conoscibilità dei rilievi e delle valutazioni espresse dai controllori, la pubblicazione dei dati gestionali resterebbe priva del proprio contraltare critico.
Gli atti degli OIV e dei nuclei di valutazione
Il primo riferimento è agli atti degli organismi indipendenti di valutazione, istituiti dal decreto legislativo 150/2009, e dei nuclei di valutazione che ne esercitano funzioni analoghe negli enti locali e in altre amministrazioni. Gli OIV producono atti di rilievo nel ciclo della performance: validazione delle relazioni sulla performance, attestazioni in materia di trasparenza, proposte di valutazione dei dirigenti apicali, monitoraggi del sistema. La loro pubblicazione consente di verificare la qualità del controllo interno e l'effettività della funzione di tutela della meritocrazia.
L'anonimizzazione dei dati personali
La norma specifica espressamente che, nella pubblicazione, i dati personali eventualmente presenti vanno indicati in forma anonima. È un bilanciamento essenziale tra trasparenza e protezione dei dati personali, di cui il Garante privacy ha più volte chiarito i contorni: l'esposizione di nominativi o di informazioni individuali è ammissibile solo quando strettamente necessaria e proporzionata, e per gli atti dei controlli interni è di regola sostituita da forme di anonimizzazione.
Le relazioni degli organi di revisione
La disposizione impone di pubblicare le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle variazioni, al conto consuntivo o bilancio di esercizio. Gli organi di revisione svolgono un controllo di legittimità e di regolarità contabile imprescindibile per la sostenibilità finanziaria dell'ente; le loro relazioni contengono giudizi tecnici qualificati che, una volta pubblici, costituiscono per il cittadino una chiave di lettura indipendente del bilancio.
I rilievi non recepiti della Corte dei conti
Una previsione particolarmente significativa è quella relativa ai rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti. La norma stabilisce che vadano pubblicati tutti i rilievi che la Corte ha mosso sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, anche se l'ente non li ha fatti propri. È una scelta forte: rende impossibile occultare le critiche provenienti dal controllore esterno, e crea un incentivo strutturale al recepimento sostanziale delle osservazioni.
Le funzioni della Corte dei conti
I rilievi richiamati possono provenire dalle Sezioni regionali di controllo, dalle Sezioni riunite o, per gli enti statali, dalle Sezioni centrali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. La pubblicazione coordinata di queste osservazioni offre una mappa puntuale dei punti critici dell'azione amministrativa, alimentando un circuito virtuoso tra controllo esterno, controllo interno e accountability pubblica.
Domande frequenti
Quali atti degli OIV vanno pubblicati?
Atti di validazione della relazione sulla performance, attestazioni in materia di trasparenza e altri atti tipici, con anonimizzazione dei dati personali.
Si pubblicano anche i rilievi non accolti della Corte dei conti?
Sì, la disposizione impone la pubblicazione di tutti i rilievi della Corte dei conti, anche se l'amministrazione non li ha recepiti.
Perché vanno pubblicate le relazioni dei revisori?
Per offrire al cittadino un giudizio tecnico indipendente sulla regolarità contabile e amministrativa del bilancio e delle sue variazioni.
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