Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti , nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

In sintesi

  • Le PA pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti.
  • Vanno pubblicati anche gli immobili detenuti a qualsiasi titolo dall'amministrazione.
  • Si pubblicano i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione.
  • Vanno indicati i canoni di locazione o di affitto percepiti dall'amministrazione.
  • L'obbligo si coordina con l'articolo 9-bis e con le banche dati nazionali sui patrimoni.
Indice dei contenuti

L'articolo 30 disciplina la trasparenza patrimoniale immobiliare delle pubbliche amministrazioni. La disposizione è breve ma di grande rilevanza sostanziale, perché tocca uno degli asset più importanti dell'amministrazione: il patrimonio immobiliare pubblico, storicamente caratterizzato da gestioni opache, conoscenza frammentata e potenziali sotto-utilizzazioni.

Immobili posseduti e immobili detenuti

La norma distingue due categorie. Gli immobili posseduti sono quelli di proprietà dell'amministrazione, registrati nell'inventario del patrimonio pubblico. Gli immobili detenuti sono invece quelli di cui l'amministrazione dispone a titolo diverso dalla proprietà: locazioni passive, comodati, concessioni, distacchi temporanei. La distinzione è cruciale, perché solo la lettura congiunta dei due dati consente di comprendere quanta superficie reale l'ente utilizza per le proprie attività e a quale costo.

Le informazioni identificative

L'oggetto della pubblicazione sono le informazioni identificative degli immobili: tipicamente ubicazione, dati catastali, destinazione d'uso e superficie. Non sono richiesti dati strutturali di dettaglio, che possono restare oggetto di banche dati interne più analitiche, ma il set minimo deve essere sufficiente a permettere l'identificazione univoca dell'immobile e la sua collocazione sul territorio.

I canoni versati e percepiti

La trasparenza si estende ai flussi finanziari connessi: i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione (locazioni passive) e quelli percepiti (locazioni attive). La pubblicazione di entrambi consente al cittadino di verificare la coerenza economica complessiva della gestione patrimoniale, valutando ad esempio se l'ente paga affitti elevati per immobili in uso mentre detiene proprietà inutilizzate o sotto-locate.

Il coordinamento con l'articolo 9-bis

L'incipit della disposizione fa salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, che consente l'assolvimento degli obblighi attraverso collegamenti ipertestuali alle banche dati nazionali. In materia immobiliare, il riferimento principale è all'applicativo gestito dal Dipartimento del Tesoro nell'ambito della rilevazione annuale degli immobili pubblici, integrato con le banche dati dell'Agenzia del demanio. Questo coordinamento evita doppia rendicontazione e migliora la qualità del dato.

Una leva per la razionalizzazione

La pubblicazione di dati immobiliari è anche uno strumento di policy. Rendere visibili i canoni passivi e attivi alimenta processi di razionalizzazione che, da molti anni, sono al centro dell'azione del MEF: dismissioni di immobili non strategici, valorizzazioni, riduzione delle locazioni passive a favore della collocazione in immobili demaniali. Il dato pubblicato non è dunque solo conoscenza, ma anche pressione per l'efficientamento gestionale.

Casi pratici

Caso 1: Locazione passiva onerosa

Tizio è cittadino di un Comune di medie dimensioni e consulta la sezione patrimonio della pagina Amministrazione trasparente. Confronta i canoni di locazione passiva pagati dall'ente con i canoni attivi percepiti su immobili di proprietà. Si accorge che l'amministrazione paga un canone significativo per gli uffici di un assessorato mentre detiene un proprio immobile inutilizzato. Solleva pubblicamente la questione, attivando un confronto con l'amministrazione.

Caso 2: Dati incompleti su immobili detenuti

Caio è componente del nucleo di valutazione di una Regione e, in sede di attestazione annuale, verifica che nella sezione patrimoniale risultano pubblicati solo gli immobili posseduti e non quelli detenuti a titolo di comodato. Segnala l'incompletezza al responsabile della trasparenza, chiedendo l'integrazione del dataset in coerenza con l'articolo 30.

Domande frequenti

Quali immobili vanno pubblicati?

Gli immobili di proprietà dell'amministrazione e quelli detenuti a qualsiasi titolo, con le informazioni identificative essenziali.

Si pubblicano anche i canoni?

Sì, sia i canoni di locazione o affitto versati dall'amministrazione sia quelli percepiti, per offrire una vista completa dei flussi patrimoniali.

Come si coordina con le banche dati nazionali?

Attraverso il rinvio dell'articolo 9-bis, che consente l'assolvimento mediante collegamenti ipertestuali alle rilevazioni MEF e Agenzia del demanio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.