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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le Regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.
  • Va data evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo e impiego.
  • Vanno pubblicati anche gli atti e le relazioni degli organi di controllo sui rendiconti.
  • La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare.
  • La fonte primaria è l'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’ articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.

Commento

L'articolo 28 disciplina un capitolo delicato della trasparenza dei livelli politici intermedi: i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali. La disposizione nasce dalla scia delle inchieste che, all'inizio degli anni 2010, hanno portato all'emersione di gravi irregolarità nell'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari di alcune regioni, e si raccorda con la disciplina speciale di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012.

Il perimetro soggettivo

L'obbligo grava sulle Regioni, sulle Province autonome di Trento e Bolzano e sulle Province. La scelta riflette la diversa natura dei gruppi consiliari rispetto agli organi monocratici: i gruppi sono formazioni interne al consiglio rappresentativo e ricevono risorse pubbliche destinate a sostenere la loro attività istituzionale. La loro accountability è dunque cruciale per la qualità democratica dell'ente.

L'oggetto della pubblicazione

Vanno pubblicati i rendiconti redatti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo. Per ogni gruppo va indicato non solo l'ammontare, ma anche il titolo di trasferimento (per quali finalità sono state messe a disposizione le risorse) e l'impiego (come sono state effettivamente utilizzate). Pubblicare titolo e impiego significa permettere il controllo sul nesso teleologico tra finanziamento e attività finanziata.

Gli atti degli organi di controllo

Insieme ai rendiconti si pubblicano gli atti e le relazioni degli organi di controllo. Il riferimento è in particolare alle sezioni regionali della Corte dei conti, che svolgono il controllo di legittimità e di regolarità contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, secondo una procedura che è stata progressivamente affinata dopo le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno consolidato la legittimità.

La sanzione del comma 2

Il comma 2 prevede una sanzione finanziaria assai pesante: la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno. È una sanzione diretta e quasi automatica, che colpisce direttamente la dotazione del gruppo e funge da incentivo all'adempimento. La proporzione del taglio — la metà — segnala la serietà con cui il legislatore considera la trasparenza in questo ambito specifico.

L'impatto della giurisprudenza costituzionale

La materia è stata oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento alla compatibilità tra autonomia dei gruppi consiliari e controllo esterno della Corte dei conti. L'esito complessivo è stato un consolidamento della disciplina, in cui la trasparenza ex articolo 28 si combina con il giudizio di parificazione della Corte dei conti su scala regionale.

Domande frequenti

Chi pubblica i rendiconti dei gruppi consiliari?

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, attraverso la propria sezione Amministrazione trasparente.

Cosa contiene il rendiconto pubblicato?

Le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo di trasferimento e impiego effettivo, oltre agli atti degli organi di controllo competenti.

Quale sanzione si applica in caso di omissione?

La riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare al gruppo nel corso dell'anno, secondo la previsione del comma 2.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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