Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, … ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, … con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

In sintesi

  • Le PA pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.
  • I dati confluiscono nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, in unica sezione integrata.
  • Va data specifica evidenza al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione politica.
  • Trimestralmente è pubblicato il costo complessivo del personale non a tempo indeterminato.
  • Anche per il costo trimestrale è richiesta evidenza separata degli uffici politici.
Indice dei contenuti

L'articolo 17 estende al personale con rapporto di lavoro flessibile la stessa logica di trasparenza prevista dall'articolo 16 per il personale stabile. La disposizione si fonda sull'idea che la sola dotazione organica formale non sia sufficiente a rappresentare la reale composizione della forza-lavoro pubblica: contratti a termine, somministrazioni, collaborazioni, comandi e distacchi compongono spesso una quota significativa della struttura operativa e meritano analoga visibilità.

Integrazione con il conto annuale

Il primo comma ancora gli obblighi alle pubblicazioni già previste dall'articolo 16, comma 1: in altre parole, i dati sul personale non a tempo indeterminato non vanno collocati in un'area separata, ma integrati nel medesimo flusso informativo del conto annuale. Questa scelta evita la frammentazione e rende possibile una lettura unitaria della spesa di personale, presupposto indispensabile per il monitoraggio finanziario complessivo.

Il perimetro delle tipologie contrattuali

La nozione di personale non a tempo indeterminato è ampia e include contratti a tempo determinato, somministrazioni, contratti di formazione e lavoro, prestazioni di lavoro autonomo coordinato e continuativo nei limiti residui, comandi e distacchi entranti. La trasparenza su questo segmento è particolarmente delicata perché in queste figure si annidano fenomeni di precariato strutturale e di rinnovi reiterati che la giurisprudenza europea ha più volte sanzionato.

La soppressione del periodo finale del comma 1

Va segnalato che un periodo del comma 1 è stato soppresso dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - il cosiddetto FOIA italiano - nell'ambito della razionalizzazione degli adempimenti. La novella ha alleggerito un onere ritenuto duplicativo rispetto al conto annuale, in coerenza con la filosofia della pubblicazione mediante richiamo alle banche dati già esistenti.

La pubblicazione trimestrale del costo

Il comma 2 impone una rendicontazione trimestrale del costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, con evidenza ancora una volta per gli uffici di diretta collaborazione politica. La cadenza più stretta rispetto a quella annuale del comma 1 risponde alla maggiore volatilità della spesa per personale flessibile, che può crescere rapidamente in presenza di picchi di attività o di programmi straordinari finanziati con risorse PNRR o coesione.

Coordinamento con i vincoli di finanza pubblica

Il dato pubblicato serve anche come elemento di controllo sui tetti di spesa per il personale flessibile, fissati da una pluralità di norme finanziarie. Funzione pubblica e Ragioneria utilizzano questi flussi per verificare il rispetto dei limiti, mentre l'ANAC ne valuta la corretta esposizione in sede di attestazione annuale degli OIV.

Casi pratici

Caso 1: Costo trimestrale dei somministrati

Tizio, dipendente di una Regione, lavora nell'ufficio bilancio e si trova a predisporre i dati per la pubblicazione trimestrale dell'articolo 17. Si accorge che il costo dei lavoratori somministrati impiegati negli uffici di gabinetto non è stato isolato. Procede a riarticolare la rilevazione separando questi importi, in coerenza con la richiesta normativa di evidenza specifica per gli uffici di diretta collaborazione politica.

Caso 2: Mancato aggiornamento e attestazione OIV

Caio, presidente dell'organismo indipendente di valutazione di un ente strumentale, in sede di attestazione annuale rileva che mancano due rilevazioni trimestrali consecutive del costo del personale non a tempo indeterminato. Riporta l'inadempimento nella griglia trasmessa all'ANAC, che ne tiene conto nella valutazione complessiva dell'ente e nella scelta delle priorità ispettive successive.

Domande frequenti

Cosa si intende per personale non a tempo indeterminato?

Contratti a tempo determinato, somministrazioni, contratti di formazione lavoro, collaborazioni coordinate ancora ammesse, comandi e distacchi entranti.

Con quale frequenza si pubblicano i dati di costo?

Annualmente per la rilevazione generale ai sensi dell'articolo 16, trimestralmente per il costo complessivo del personale flessibile.

Perché si dà evidenza separata agli uffici politici?

Per consentire un controllo specifico sulla spesa di personale flessibile collocato in posizioni fiduciarie, particolarmente sensibili sotto il profilo della trasparenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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