Indice
- Coordina gli obblighi di trasparenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
- Ogni amministrazione individua nel PTPC i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.
- Promuove la trasparenza come obiettivo strategico organizzativo e individuale.
- Garantisce la massima trasparenza nel ciclo della performance.
- Prevede giornate della trasparenza con associazioni di consumatori e osservatori qualificati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 D.Lgs. 33/2013 — Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012 , i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’ articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo
32. 6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; b) il Piano e la Relazione di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ; c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’ articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , così come modificato dall’ articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .
Commento
L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce il raccordo strutturale fra trasparenza e prevenzione della corruzione, due politiche che il legislatore italiano ha voluto strettamente integrate. Si tratta di un'integrazione concettualmente solida: la trasparenza è il principale strumento ex ante di prevenzione della corruzione, perché rende visibili decisioni, flussi finanziari, scelte organizzative. Senza trasparenza, l'anticorruzione resterebbe largamente cieca; senza l'orientamento anticorruzione, la trasparenza rischierebbe di restare un adempimento formale.
Piano triennale di prevenzione della corruzione
Il comma 1 impone che ogni amministrazione indichi nel PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. È una norma di organizzazione interna che mira a garantire chiarezza nella distribuzione delle responsabilità: senza un'attribuzione esplicita, le omissioni tendono a essere ricondotte al vuoto, con conseguente impunità. Il PTPC è dunque non solo un documento programmatico, ma uno strumento di responsabilizzazione operativa, in cui per ciascun obbligo di pubblicazione vanno indicati uffici e referenti.
Trasparenza come obiettivo strategico
Il comma 3 attribuisce alla trasparenza il rango di obiettivo strategico di ciascuna amministrazione, da tradurre in obiettivi organizzativi e individuali. È un'indicazione di metodo importante: la trasparenza non è un'attività residuale, ma deve essere internalizzata negli strumenti di pianificazione e valutazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ha conseguenze in termini di responsabilità dirigenziale, valutazione della performance e attribuzione della retribuzione di risultato.
Performance e trasparenza
Il comma 4 sancisce la massima trasparenza nel ciclo di gestione della performance. Si crea così un anello virtuoso: obiettivi della performance ispirati alla trasparenza, valutazione trasparente dei risultati, pubblicazione dei dati di performance. Il riferimento al D.Lgs. 150/2009 collega l'art. 10 al sistema della Riforma Brunetta, integrandolo organicamente. L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ha un ruolo chiave in questo coordinamento.
Servizi, costi e contabilità analitica
Il comma 5 introduce un obbligo specifico di trasparenza sui costi dei servizi: ogni amministrazione deve individuare i servizi erogati, contabilizzare i costi effettivi, evidenziare i costi imputati al personale, monitorarne l'andamento. È una forma avanzata di trasparenza finanziaria, che mira a consentire il controllo diffuso sull'efficienza della spesa pubblica. La pubblicazione avviene secondo le indicazioni dell'art. 32.
Giornate della trasparenza
Il comma 6 prevede giornate della trasparenza con associazioni di consumatori, centri di ricerca e osservatori qualificati: un momento di confronto strutturato fra amministrazione e società civile, finalizzato a far emergere bisogni informativi e modalità di miglioramento. Sebbene la norma non disciplini il dettaglio operativo, l'ANAC ha emanato indicazioni utili attraverso le proprie linee guida disponibili su anticorruzione.it.
Obblighi specifici di pubblicazione
Il comma 8 individua un nucleo di documenti che ogni amministrazione deve pubblicare: il PTPC, i piani e le relazioni sulla performance, i curricula dei componenti degli OIV. Si tratta di adempimenti minimi imprescindibili, la cui omissione integra una violazione grave del sistema di trasparenza. La carta dei servizi, infine, è collegata al ruolo della trasparenza nella definizione degli standard di qualità (comma 9), confermando la dimensione di servizio al cittadino dell'intero sistema.
Prassi e linee guida
Delibera ANAC · n. 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019)
ANAC
Il PNA 2019 dispone che la programmazione della trasparenza è parte integrante del PTPCT: organizza i flussi informativi per la pubblicazione, individua responsabili e tempi, e definisce il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ex artt. 8 e 10 del d.lgs. 33/2013.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDelibera ANAC · n. 777 del 24 novembre 2021
ANAC
ANAC introduce semplificazioni per ordini e collegi professionali nella predisposizione del PTPCT e nell'adempimento degli obblighi di trasparenza, modulando l'applicazione del d.lgs. 33/2013 in funzione delle dimensioni e dell'organizzazione dell'ente.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDomande frequenti
Cos'è il Piano triennale di prevenzione della corruzione?
È il documento strategico, previsto dalla L. 190/2012, in cui ogni amministrazione individua i rischi corruttivi, le misure di prevenzione e i responsabili della trasparenza.
La trasparenza è un obiettivo di performance?
Sì, l'art. 10 prevede che la promozione della trasparenza costituisca obiettivo strategico, traducibile in obiettivi organizzativi e individuali con effetti sulla valutazione.
Cosa sono le giornate della trasparenza?
Sono incontri strutturati con associazioni di consumatori, centri di ricerca e osservatori qualificati per il confronto sulla trasparenza, previsti dal comma 6 dell'art. 10.
Vedi anche