- Disciplina decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione: tempestività e mantenimento aggiornato.
- Durata standard: 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo.
- La pubblicazione si protrae fino a quando gli atti producono effetti.
- Scaduti i termini, l'accesso è garantito tramite accesso civico ex art. 5.
- ANAC può ridurre la durata, anche su proposta del Garante privacy.
Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 33/2013 — Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma
4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.
3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.
Commento
L'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 affronta una dimensione spesso trascurata ma cruciale: il tempo della trasparenza. Quando inizia l'obbligo di pubblicazione? Per quanto tempo i dati devono rimanere pubblicati? Cosa succede dopo la scadenza? Le risposte a queste domande modellano l'effettività del sistema e bilanciano l'interesse alla conoscibilità con quelli alla riservatezza e all'oblio.
Tempestività della pubblicazione
I commi 1 e 2 sanciscono il principio di tempestività: i documenti devono essere pubblicati "tempestivamente" sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. La nozione di tempestività non è quantificata in via generale, ma va declinata caso per caso a seconda dell'urgenza e della natura dell'atto. Per atti di carattere generale (statuti, regolamenti) la tempestività è ragionevolmente assicurata se la pubblicazione segue di pochi giorni l'adozione; per atti operativi (incarichi, deliberazioni di spesa) i termini sono più stringenti, talora indicati dalle norme di settore.
Durata standard di 5 anni
Il comma 3 stabilisce la durata standard: 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo, e comunque fino a quando gli atti producono effetti. Si tratta di un termine pensato per bilanciare l'interesse del cittadino al controllo storico con il diritto degli interessati a non vedersi esposti indefinitamente. Il riferimento alla durata degli effetti dell'atto evita situazioni paradossali in cui un atto ancora vigente non sia più conoscibile.
Eccezioni: artt. 14 e 15
Il comma 3 richiama espressamente gli artt. 14 e 15, che prevedono durate specifiche per gli obblighi relativi a titolari di incarichi politici e dirigenziali (3 anni successivi alla cessazione dell'incarico) e a collaborazioni e consulenze. Tali eccezioni rispondono a esigenze di proporzionalità: per soggetti che hanno ricoperto cariche pubbliche, il controllo storico ha senso per un periodo limitato dopo la cessazione, non indefinitamente.
Accesso civico dopo la scadenza
Una delle norme più rilevanti è quella che disciplina la fase post-pubblicazione: decorsi i termini, i dati e i documenti sono accessibili tramite accesso civico ex art. 5. La logica è che la trasparenza non si esaurisce con la pubblicazione, ma può essere riattivata su iniziativa del cittadino. Ciò significa che le PA devono conservare la disponibilità dei dati anche dopo la rimozione dal sito istituzionale, in modo da poterli fornire su richiesta.
Potere di adattamento ANAC
Il comma 3-bis attribuisce all'ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, il potere di ridurre la durata standard di 5 anni in base a valutazioni di rischio corruttivo, esigenze di semplificazione e richieste di accesso. È una clausola di flessibilità che consente di calibrare gli obblighi sulle specifiche tipologie di dati, evitando irrigidimenti improduttivi. Le delibere ANAC, pubblicate su anticorruzione.it, individuano le specifiche riduzioni applicabili.
Implicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 8 richiede una gestione attiva del ciclo di vita dei dati: pubblicare tempestivamente, mantenere aggiornato, rimuovere alla scadenza con conservazione interna, fornire su istanza di accesso civico. Le procedure interne devono prevedere notifiche automatiche di scadenza e meccanismi di archiviazione strutturati. Le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) supportano la corretta implementazione.
Domande frequenti
Per quanto tempo restano pubblicati i dati ai sensi del decreto?
Il termine standard è di 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo. Per dati su incarichi politici e dirigenziali si applicano i termini specifici degli artt. 14 e 15.
Cosa succede ai dati scaduti?
Vengono rimossi dal sito istituzionale ma restano accessibili tramite accesso civico ex art. 5. L'amministrazione deve conservarli per fornirli su richiesta.
ANAC può modificare i termini di pubblicazione?
Sì, l'ANAC può ridurre la durata, anche su proposta del Garante privacy, in base a valutazioni di rischio corruttivo e esigenze di semplificazione.
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