Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 L. 104/1992 — Organizzazione amministrativa
1. Le amministrazioni statali, regionali e locali individuano, nell’ambito della dotazione organica esistente, l’ufficio incaricato di curare l’attuazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di curare i rapporti con il Ministro per gli affari sociali per quanto concerne la materia delle persone handicappate.
2. Il Governo, le regioni e gli enti locali assicurano la partecipazione delle associazioni di tutela degli interessi delle persone handicappate e di loro familiari nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica dei servizi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione