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Art. 32 L. 104/1992 — Organizzazione amministrativa

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Art. 32 L. 104/1992 — Organizzazione amministrativa

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali individuano, nell’ambito della dotazione organica esistente, l’ufficio incaricato di curare l’attuazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di curare i rapporti con il Ministro per gli affari sociali per quanto concerne la materia delle persone handicappate.

2. Il Governo, le regioni e gli enti locali assicurano la partecipazione delle associazioni di tutela degli interessi delle persone handicappate e di loro familiari nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica dei servizi.