leggeinchiaro.it

Art. 28 L. 104/1992 — Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. I comuni assicurano in numero adeguato la disponibilità di parcheggi gratuiti per i veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte.